Frontalieri: bocciato al Senato l’emendamento Bornacin (An) per il bonus fiscale di 8.000 euro

10 novembre 2007 | 20:52
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Frontalieri: bocciato al Senato l’emendamento Bornacin (An) per il bonus fiscale di 8.000 euro

Lo comunica il segretario del Movimento frontalieri, Roberto Parodi. Il testo integrale dell’emendamento.

"In Senato oltre all'emendamento proposto dal senatore Micheloni e
Benvenuto per reintegrare gli 8.000 euro del bonus fiscale per i frontalieri ne è
stato presentato un altro dal senatore Giorgio Bornarcin (An) che non è passato per
pochi voti". Lo comunica il segretario del Movimento frontalieri, Roberto Parodi. 

"Al telefono il Senatore Bornacin mi ha detto che proverà a ripresentarlo alla
Camera – ha affermato Parodi -.Spero che tutte le parti politiche questa volta non ne facciano una questione di bandiera e riescano a mettersi d'accordo per farlo passare.
Questa proposta è esattamente quella presentata in occasione del forum del
frontaliere organizatta dalla Fai (frontalieri autonomi intemeli, ndr) che vedeva
d'accordo esponenti del centro sinistra e del centrodestra bipartisan.Vedremo chi si
tirerà indietro e non rispetterà le promesse fatte".

Di seguito il testo integrale dell'emendamento presentato dal Senatore Bornacin

2.67

BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di
frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti
nel territorio dello Stato italiano, è soggetto a tassazione solo per la
parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

11-ter. I percettori dei redditi di cui al precedente comma 10-bis non
possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se
richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono
comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai
fini della valutazione della propria situazione economica.

11-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 10-bis e 10-ter si applicano
anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica,
in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro
dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede, sino a concorrenza della
spesa, riducendo proporzionalmente gli importi – in tabella A – relativi a
tutte le rubriche.