Il Tar sblocca “Ospedaletti Village”, il Comune ha sbagliato

Accolto il ricorso della società Fubar: l’archiviazione dell’istanza per il villaggio turistico era illegittima. Oltre all’annullamento, arriva anche un risarcimento danni di circa 45 mila euro
Ospedaletti. Dopo oltre tre anni di braccio di ferro con l’amministrazione comunale, il progetto del villaggio turistico “Ospedaletti Village” arriva a una svolta dettata dal tribunale. Il tar della Liguria ha accolto il ricorso della società proponente, Fubar S.r.l.s., annullando i provvedimenti con cui il Comune aveva disposto l’archiviazione dell’istanza per la realizzazione della struttura ricettiva in variante al piano regolatore, in un terreno tra corso Garibaldi e via degli Anemoni, condannando l’ente locale a un cospicuo risarcimento nella misura di circa 45 mila euro.
La sentenza, pubblicata ieri, ribalta la posizione assunta dall’amministrazione guidata da Daniele Cimiotti che nel 2024 aveva deciso di fermare l’iter urbanistico per presunti mancati versamenti degli oneri di urbanizzazione e delle monetizzazioni degli standard urbanistici. Una motivazione ritenuta infondata dal giudice amministrativo, che ha sottolineato come il mancato pagamento non possa impedire il rilascio di un titolo edilizio, essendo previsto in tali casi il ricorso alla riscossione coattiva.
Il progetto, presentato nel 2021, prevede la realizzazione di sei piazzole per bungalow in un’area da convertire da agricola a turistica, secondo quanto approvato dal consiglio comunale nel 2022. Ma proprio il calcolo degli oneri e degli standard urbanistici è stato oggetto di un lungo contenzioso. Il tar ha stabilito che il Comune ha commesso un errore nel conteggio, includendo indebitamente le superfici viarie tra gli standard da monetizzare, e chiedendo oneri anche per parcheggi pertinenziali che invece, secondo la normativa, dovevano essere esentati.
Il tribunale ha inoltre riconosciuto un danno economico per la società Fubar, stabilendo un risarcimento per lucro cessante, quantificato in base ai mancati guadagni stimati. “Il danno da risarcire a titolo di lucro cessante, pertanto, ammonta alla somma giornaliera di € 138,77 (1/365 della somma suddetta), da computarsi con decorrenza dal 28 maggio 2024 (data di adozione della prima determinazione illegittima) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma come sopra liquidata a titolo risarcitorio va riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici Istat”, – si legge in sentenza -. Il sindaco Cimiotti, che nel settembre scorso aveva definito “incomprensibile” il ricorso della società, dovrà ora fare mea culpa, con l’obbligo di riesaminare l’istanza e riallacciare il filo interrotto del procedimento.