Centro scommesse non autorizzato, il Tar conferma chiusura di locale a Ventimiglia

Respinto il ricorso presentato dal titolare
Ventimiglia. Anche i centri scommesse collegati a bookmaker esteri europei senza concessione statale, devono rispettare le norme sulle distanze minime da luoghi sensibili. Lo ha ribadito il Tar della Liguria, confermando la chiusura di un punto di gioco situato in via Ruffini a Ventimiglia.
Il ricorso era stato presentato da Luciano Vallauri, in qualità di legale rappresentante di Valmas s.r.l.s., contro il provvedimento del Comune di Ventimiglia, con cui era stata respinta la domanda di nuova licenza, dovuta al cambio di titolarità. L’esercizio è attivo dal 2012 come centro di raccolta scommesse di un operatore di gioco straniero con sede nell’Unione Europea.
Il questore di Imperia aveva respinto la sua istanza di rilascio della licenza per la raccolta di scommesse sportive per conto della concessionaria GBO Italy s.p.a.
Il ricorrente riteneva infatti di non dover rispettare il distanziometro poiché non gestiva una sala da gioco collegata a un concessionario autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pensava quindi che il Comune avesse negato la richiesta di nuova licenza, interpretandola come apertura di una nuova attività.
Il Tribunale ha invece sottolineato come la “disciplina derogatoria e temporanea” (prevista dalla Legge di Bilancio 2015 che aveva introdotto una sanatoria), che consente ai bookmaker esteri di area Ue di operare in Italia senza concessione statale, li assoggetti comunque, si legge nella sentenza, “a tutti gli obblighi fiscali, amministrativi ed inerenti alla lotta alla ludopatia cui soggiacciono i concessionari nazionali”. Di conseguenza, la domanda di licenza deve essere respinta in quanto “l’immobile si trova pacificamente ad una distanza inferiore a quella consentita rispetto a tre luoghi sensibili (chiesa, biblioteca e bancomat)”. Risulta irrilevante, spiegano i giudici amministrativi, “il fatto che l’attività sia stata intrapresa anteriormente all’entrata in vigore della normativa regionale e locale sul distanziometro”.
Allo stesso modo, non ha importanza il fatto che, in tanti anni di attività, nessuna autorità abbia rilevato, in precedenza, il mancato rispetto delle distanze minime. Non esiste infatti, spiega il Tar, “un termine decadenziale per il controllo e il difetto dei requisiti giustifica in ogni tempo la decadenza dalla posizione soggettiva”.