Autovelox, la sentenza della Cassazione non riguarda i dispositivi installati a Imperia e in Provincia

«I dispositivi impiegati dal Comune e dalla Provincia di Imperia sono regolarmente approvati dal competente Ministero con decreto, sottoposti alle certificazioni di taratura e alle verifiche di funzionalità previste per legge, risultando quindi pienamente conformi alla normativa vigente»
Imperia. «In merito alle recenti notizie di stampa sulla sentenza della Cassazione sugli autovelox, è opportuno chiarire che la decisione riguarda esclusivamente un gruppo specifico di dispositivi di rilevamento della velocità, diversi da quelli in uso presso il Comune e la Provincia di Imperia. Si specifica inoltre che il provvedimento è stato assunto a carico della ditta fornitrice delle apparecchiature e non dell’Ente che le utilizzava, il quale risulta addirittura parte lesa».
A specificarlo sono il comandante della Polizia Locale di Imperia, Alessio Moriano, e il comandante della Polizia Provinciale, Giacomo Giribaldi.
«I dispositivi impiegati dal Comune e dalla Provincia di Imperia sono regolarmente approvati dal competente Ministero con decreto, sottoposti alle certificazioni di taratura e alle verifiche di funzionalità previste per legge, risultando quindi pienamente conformi alla normativa vigente», aggiungono.
«Va inoltre sottolineato che, in merito alla complessa e tutt’altro che definita distinzione tra “omologazione” e “approvazione” degli autovelox – concludono – Il Ministero dell’Interno, con una recente nota del 23 gennaio 2025 inviata a tutte le Prefetture d’Italia, ha trasmesso il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale – come già ripetutamente precisato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con diverse circolari – ha ribadito che le due procedure sono da considerarsi equivalenti. Di conseguenza, il Ministero ha disposto che le Prefetture si attengano a questa interpretazione nella valutazione dei ricorsi. Il Comune e la Provincia non possono che aderire ed adeguarsi a questa direttiva ministeriale».