Sanremo, alloggio di lusso regalo dell’ex. La Cassazione glielo revoca per ingratitudine
Dovrà restituire l’immobile all’ex compagno
Sanremo. Revoca di donazione per “ingratitudine in caso di convivenza more uxorio”, l’appartamento va restituito al donatore. E’ quanto stabilito nell’ordinanza della seconda sezione della Cassazione Civile, che il 16 dicembre scorso ha messo fine ad una annosa vicenda tra due ex conviventi.
L’ormai terminata storia d’amore aveva per protagonisti un ricco possidente e una donna: i due erano andati a convivere nel 2008 in un appartamento di lusso a Sanremo. Ad acquistarlo, in precedenza, era stato l’uomo, che proprio in segno di affetto lo aveva donato alla compagna. A distanza di pochi giorni dalla donazione, però l’uomo scopre che la donna era da tempo impegnata in una parallela relazione sentimentale.
Allontanato da quello che fino a poco tempo prima era il suo appartamento, il ricco possidente si rivolge all’avvocato Alessandro Moroni per rientrare in possesso del proprio immobile. Il giudice del Tribunale di Imperia respinge la domanda di revoca per ingratitudine della donazione immobiliare. Ma l’uomo non si arrende e la causa civile arriva così in Corte d’Appello che, a differenza del giudice di primo grado, accoglie la richiesta e revoca la donazione. La Corte ritiene infatti «che la complessiva valutazione della condotta della donna deponesse per la realizzazione di un’ingratitudine esteriorizzata tale da ferire la dignità del donante. La situazione di crisi della coppia, l’avere taciuto l’esistenza della relazione e l’intento di porre fine al vecchio legame, dimostravano come la condotta della convenuta fosse premeditata al fine di conseguire la liberalità, senza però avere nutrito alcun sentimento di riconoscenza».
A quel punto la donna propone ricorso in Cassazione. Ma la Suprema Corte lo respinge e conferma che l’appartamento dovrà tornare al primo proprietario. La Cassazione, in particolare, ribadisce che «l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine (…) si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario».
Una decisione dovuta non tanto all’infedeltà della donna, ma proprio alla sua ingratitudine: «Tale ingratitudine – scrive ancora la Suprema Corte – Deve rinvenirsi non già nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione venisse ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito».