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Prefettura toglie il porto d’armi a ventimigliese dopo una denuncia, Tar glielo restituisce

27 gennaio 2025 | 16:08
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Prefettura toglie il porto d’armi a ventimigliese dopo una denuncia, Tar glielo restituisce

L’uomo era difeso dall’avvocato Marco Bosio

Ventimiglia. La prima sezione del Tar della Liguria ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marco Bosio che, per il proprio assistito, aveva chiesto l’annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Imperia che vietava la detenzione di armi.

La vicenda ha inizio nel 2024. A fare ricorso è un giovane uomo, che detiene regolarmente delle armi. Dopo una discussione, l’uomo viene denunciato da una donna per minacce. La stessa, però, appena sei giorni dopo i fatti torna in commissariato a Ventimiglia per ritirare la querela sporta, dichiarando che si era trattato di un equivoco.

A quel punto però, gli agenti del commissariato avevano già sequestrato porto d’armi e armi al giovane. Mentre la Questura non riteneva necessario revocare il porto d’armi all’uomo, la Prefettura ha disposto per lui il divieto di detenere armi e munizioni.

Il decreto del prefetto è stato impugnato dall’avvocato Bosio, che ha esposto ai giudici genovesi la questione, sollevando tre motivi di diritto. Tra questi: il difetto di istruttoria e motivazione del decreto, nel quale non sarebbero stati «adeguatamente valutati né l’episodio contestato (rispetto al quale la querelante ha affermato di avere erroneamente compreso i fatti e il ricorrente ha sempre negato di avere tenuto un atteggiamento minaccioso», «né la personalità del ricorrente e la sua condotta di vita in relazione alle quali, pacificamente, non risultano segnalazioni di atti violenti o minacciosi».

Inoltre, la donna che aveva inizialmente denunciato la presunta minaccia è ritenuta «poco affidabile in ragione delle numerose segnalazioni di reato a carico della stessa e della sua tossicodipendenza».

«Il Collegio – scrivono i giudici del Tar nel dispositivo della sentenza – Ha ben presente la finalità cautelare e preventiva del provvedimento di inibizione della detenzione delle armi e l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla giurisprudenza all’Amministrazione nella valutazione degli elementi di pericolo per l’abuso delle armi. Ciò non toglie, tuttavia, che tale provvedimento debba comunque essere adottato sulla base di elementi di fatto e personologici idoneamente accertati e caratterizzati da una consistenza obiettiva di caratura tale da legittimare la valutazione di pericolosità di abuso delle armi. Senonché dall’atto impugnato non si evincono tali elementi».

Quindi il Tar ha deciso di restituire il porto d’armi all’uomo.