Festival a gara dal 2026, sentenza shock del Tar Liguria
Accolto il ricorso della società JE s.r.l. Comune valuta appello al Consiglio di Stato
Sanremo. Il Tar della Liguria ha emesso oggi una sentenza clamorosa che potrebbe cambiare il futuro del Festival di Sanremo. I giudici hanno stabilito che l’affidamento diretto del marchio “Festival della Canzone Italiana” e la gestione della manifestazione alla Rai sono in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenza previsti dal diritto europeo e nazionale. La decisione sancisce che il Comune di Sanremo dovrà indire una gara pubblica europea per le future edizioni della kermesse, aprendo la strada a nuovi potenziali organizzatori. L’impatto di questa sentenza potrebbe ridefinire il ruolo della Rai e aprire nuovi scenari per una delle manifestazioni culturali più iconiche d’Italia.
La sentenza ha accolto il ricorso della società JE s.r.l., che aveva contestato l’esclusiva concessa a Viale Mazzini senza un bando pubblico. La Corte ha evidenziato come la procedura di evidenza pubblica sia necessaria per garantire la concorrenza e massimizzare i benefici economici per il Comune. «È una sentenza inaspettata, articolata e complessa. Insieme ai dirigenti del Comune e ai nostri consulenti legali, l’approfondiremo con scrupolosa attenzione nei prossimi giorni, anche al fine di pianificare le migliori strategie per il futuro», – ha dichiarato a caldo il sindaco della città, Alessandro Mager -.
I punti chiave della sentenza. Il Tar Liguria, nel collegio presieduto da Giuseppe Caruso, ha stabilito l’illegittimità dell’affidamento diretto alla Rai per la gestione del Festival di Sanremo, evidenziando una violazione dei principi di trasparenza e concorrenza previsti dal diritto europeo. Il Comune di Sanremo è ora obbligato a indire una gara pubblica per la concessione del marchio “Festival della Canzone Italiana” e per l’organizzazione della manifestazione. «Detti principi sono stati – con ogni evidenza – violati nel caso di specie, in quanto il Comune, reiterando la prassi finora seguita, ha stipulato la Convenzione Rai in assenza di una procedura di evidenza pubblica, che sola consente di rispettare i principi sopra richiamati. Ciò è avvenuto, peraltro, nonostante la presentazione, da parte di JE, di una specifica manifestazione di interesse, circostanza che rendeva palese la concreta possibilità di coinvolgere altri operatori e, dunque, di conseguire offerte migliori», – si legge nell’atto -.
Le convenzioni che affidavano in esclusiva alla Rai i diritti di sfruttamento economico e commerciale per le edizioni 2024 e 2025 sono state annullate. Per garantire la continuità dell’edizione 2025, la sentenza ha mantenuto valida l’ultima convenzione, in scadenza quest’anno, per salvaguardare l’evento previsto a dall’11 al 15 febbraio, ormai in fase avanzata di organizzazione. Allo stesso tempo, è stata respinta la richiesta di risarcimento avanzata dalla società ricorrente, JE s.r.l., poiché non sono state fornite prove sufficienti per dimostrare una concreta perdita di opportunità economiche.
Il Tar ha sottolineato che la concessione del marchio e la gestione dell’evento non possono essere assegnate a un solo soggetto senza una procedura di evidenza pubblica, ribadendo che ciò contrasta con il principio di concorrenza sancito dal diritto comunitario. Inoltre, il dispositivo dei giudici evidenzia l’importanza di garantire che i contratti pubblici siano volti a massimizzare i benefici economici per l’amministrazione comunale. Sebbene la decisione abbia implicazioni rilevanti per il futuro del Festival, i giudici hanno limitato l’applicazione delle loro disposizioni alle edizioni successive al 2025, consentendo che la prossima si svolga come previsto.