Gestione parcheggi a Ventimiglia, il Tar dà ragione al Comune

19 novembre 2024 | 16:59
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Gestione parcheggi a Ventimiglia, il Tar dà ragione al Comune

Anche per i giudici, però, resta il dubbio di un articolo contenuto nella lettera d’invito

Genova. La sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) per la Liguria ha rigettato il ricorso presentato dalla società Saba Italia Spa che, dopo aver perso la gara d’appalto relativa alla gestione dei parcheggi a pagamento a Ventimiglia, aveva presentato ricorso chiedendo l’annullamento, «previa sospensione dell’efficacia», della determina di aggiudicazione del bando di gara relativa alla gestione dei posti auto, affidata alla società Rag. Luigi e Gerolamo Colombo, chiedendo ai giudici anche una «verifica delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa» presentata dall’aggiudicataria.

L’antefatto. Dopo la rescissione del contratto per la gestione dei parcheggi alla precedente Sacar, l’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro, ha deciso di indire una nuova gara, aggiudicata poi dalla Colombo. Gara alla quale Saba Spa era stata invitata a partecipare con lettera d’invito inviata dal Comune il 21 dicembre dello scorso anno.

Il dubbio. La Saba contestava al Comune, tra le altre cose, la validità dell’articolo 5 della lettera di invito che prevedeva che: «[…] il canone minimo di concessione a favore del Comune di Ventimiglia, posto a base di gara, è fissato nella misura dell’ aggio del 60% degli incassi annui derivanti dall’applicazione delle tariffe del capitolato. Tale aggio a base d’asta sarà soggetto a rialzo percentuale d’offerta. L’aggio contrattuale spettante al Comune sarà dato, pertanto, dal valore posto a base di gara (60%) incrementato della percentuale di valore offerto in sede di gara dall’aggiudicatario-concessionario». Una disposizione su cui le parti del giudizio avevano opinioni differenti. Secondo la Saba, infatti, si legge negli atti, «l’incremento percentuale dovrebbe essere calcolato sul 100% degli incassi (e non sul 60%), con la conseguenza che la soc. Colombo avrebbe offerto un aggio totale dell’80,42% (60% + 20,42%)». Per la Colombo, invece, «come avvenuto anche nella precedente gara per l’affidamento della medesima concessione, l’aumento andrebbe calcolato solamente sul 60% degli incassi, con la conseguenza che il rialzo del 20,42% sul 60% avrebbe determinato un rialzo di aggio del 12,252% e, quindi, un aggio complessivo del 72,252% (e non dell’80,42%), tale da garantire la congrua redditività dell’offerta».

Un dubbio che, in realtà, c’è pure per i giudici, che nella sentenza scrivono: «Il Collegio ritiene che la portata del citato art. 5 della lettera d’invito sia obiettivamente dubbia, non avendo specificato quale sia la base di calcolo
dell’aumento e che tale ambiguità permane anche in esito all’esegesi della norma e all’apporto fornito dai menzionati chiarimenti».

Tuttavia, «in tale situazione opera il principio generale del favor partecipationis in forza del quale, a fronte di più interpretazioni possibili di una clausola della lex specialis, di cui una nel senso dell’esclusione dalla gara e, l’altra, nel senso della permanenza del concorrente, deve essere consentita l’ammissione del più elevato numero di
concorrenti, in nome del principio dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (cfr. ex pluribus: Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023 n. 5203; ID 5 ottobre 2017, n. 4644). Ne consegue che l’art. 5 della Lettera d’invito deve essere interpretato nel senso favorevole al mantenimento in gara della soc. Colombo e, quindi, nel senso che il calcolo della percentuale di aumento del 20,42% sia riferito al 60% degli incassi e non al 100%, con conseguente congruità dell’offerta della controinteressata».

Il collegio della prima sezione del Tar ligure ha dunque ritenuto infondata la domanda di annullamento della determina e, di conseguenza, quella risarcitoria, ma ha concluso: «la particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste cause per la compensazione delle spese di lite».