Il Miramare vuole rifarsi il look, ma il Tar Liguria ne stronca i piani
La società che gestisce il noto 5 stelle lusso di corso Matuzia aveva impugnato il nuovo piano urbanistico comunale, prospettando piani di sviluppo
Sanremo. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria si è pronunciato oggi su una controversia che vede coinvolta la Società Miramare S.r.l. e il Comune di Sanremo, respingendo i ricorsi presentati dal noto 5 stelle lusso di corso Matuzia in merito all’approvazione del piano urbanistico comunale (puc), licenziato dalla giunta Biancheri bis nel 2015. La decisione del tar stabilisce che i ricorsi, che miravano a contestare la disciplina urbanistica dell’area in cui sorge l’Hotel Miramare, ristrutturato e aperto al pubblico nel 2018, sono inammissibili.
La società Miramare S.r.l., che gestisce l’hotel “Miramare The Palace” a Sanremo, ha presentato ricorso contro l’approvazione del puc, in particolare per quanto riguarda l’ambito SU_06 – “Struttura Urbana Qualificata”. La società sostiene che le restrizioni imposte dallo strumento urbanistico sugli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia nell’area compromettessero i suoi piani di ristrutturazione dell’immobile adibito ad albergo. In particolare, la società contestava l’impossibilità di procedere con interventi significativi di demolizione e ricostruzione degli edifici, palesando l’intenzione di procedere con nuovi piani di sviluppo dell’area fronte mare.
La disciplina urbanistica impugnata prevede infatti che, per l’ambito SU_06, si possano effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, limitata però al rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici. La società aveva richiesto una maggiore flessibilità per poter intervenire su edifici considerati di pregio architettonico, con l’obiettivo di riqualificare l’intera struttura. Dopo una lunga analisi, il Tar della Liguria ha stabilito che i ricorsi presentati dalla società Miramare S.r.l. erano inammissibili per mancanza di interesse attuale e concreto. Secondo la sentenza, le previsioni contenute nel puc non rappresentano un danno immediato per la società, in quanto non impediscono in via definitiva gli interventi di ristrutturazione. Il tribunale ha precisato che le disposizioni urbanistiche contestate possono essere impugnate solo al momento del diniego di specifiche richieste di titolo edilizio, che non è ancora avvenuto nel caso specifico. Inoltre, i giudici amministrativi hanno confermato che l’ambito SU_06 è stato correttamente assimilato alle zone di conservazione e valorizzazione, come previsto dal piano territoriale di coordinamento provinciale (ptcp), una normativa sovraordinata che tutela il tessuto urbano di pregio.
La sentenza. Si legge nel dispositivo del tar Liguria: “La società ricorrente – ben conscia della genericità ed astrattezza della sua prospettazione “in prevenzione” – per un verso afferma di essere “in procinto” di presentare un non meglio specificato (nel senso della incompatibilità con la nuova disciplina) progetto di ristrutturazione riguardante il corpo di fabbrica principale, che peraltro definisce “prestigioso”; per altro verso, sollecita il licenziamento di una CTU o di una verificazione, volte ad escludere il carattere “di pregio”, non si capisce se del solo edificio di proprietà, o addirittura dell’intera zona urbanistica.
Senonché, si tratta di una richiesta istruttoria a sua volta palesemente inammissibile, vuoi perché di carattere estremamente generico ed esplorativo; vuoi perché, se riferita al carattere architettonico di pregio dell’edificio di proprietà, essa diverrà rilevante soltanto al momento di un eventuale diniego opposto alla richiesta di rilascio del titolo edilizio. Donde l’inammissibilità dei ricorsi anche sotto il concorrente profilo della mancata impugnazione della normativa sovraordinata di PTCP, che predica il carattere di pregio della struttura urbana qualificata, e prescrive un regime di mantenimento”.