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Revocato il divieto di balneazione temporaneo a Sanremo

6 settembre 2024 | 11:55
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Revocato il divieto di balneazione temporaneo a Sanremo

Il tratto di litorale interessato è quello che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi

Sanremo. Il 4 settembre, il comune di Sanremo ha emanato un’ordinanza di divieto di balneazione temporaneo per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via al Mare e la foce del torrente Armea (compresi), a seguito di alcuni prelievi con esito negativo da parte dell’Arpal. A oggi, tale divieto è stato revocato. Ecco, qui di seguito, l’ordinanza firmata questa mattina dal vicesindaco Fulvio Fellegara:

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 113 del 04/09/2024 concernente il divieto di balneazione temporaneo nell’area di cui al punto n. IT007008055011 – “Foce Torrente Armea”, ossia per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi.

Vista la nota del 05/09/2024 numero 26545, ricevuta mediante Protocollo 81711 il 06/09/2024, con la quale Arpal ha comunicato che «il campione suppletivo eseguito in data 04/09/2024 e registrato con n° 20863/24 sul punto IT007008055011 – “Foce Torrente Armea” eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 02/09/2024 e registrato con n° 20249/24 ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti» (Escherichia coli: <10 MPN/100ml – Valore limite: 500 MPN/100ml; Enterococchi intestinali: 10 MPN/100ml – Valore limite: 200 MPN/100ml). Visto l’art. 50 comma 5 del decreto legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i. Visto il decreto legislativo 30/05/2008 n. 116. Visto il decreto del Ministero della Salute e dell’Ambiente del 30/03/2010. Visto il decreto dirigenziale n. 2014/2024 di Regione Liguria. Visto il punto 2 dell’art. 5 dell’ordinanza dirigenziale n. 184 del 27/04/2023 che disciplina le attività
balneari per il Comune di Sanremo. Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del responsabile del procedimento, l’ingegnere Giambattista Miceli, dirigente del settore “Imprese e Territorio”, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

Revoca

il divieto di balneazione temporaneo nell’area di cui al punto n IT007008055011 – “Foce Torrente Armea” ossia per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea compresi.

Dispone

– che il presente provvedimento venga comunicato al settore “Lavori Pubblici e Manutenzioni” che dovrà provvedere alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la spiaggia libera Armea Levante per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea;
– che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:
•Prefettura di Imperia pec: protocollo.prefim@pec.interno.it
•Presidente della Provincia di Imperia pec: protocollo@pec.provincia.imperia.it
•Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio idrico integrato pec: protocollo@pec.provincia.imperia.it
•Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
• Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV pec: dgprev@postacert.sanita.it

•Asl 1 Imperiese pec: protocollo@pec.asl1.liguria.it
•A.R.P.A. Liguria pec: arpal@pec.arpal.liguria.it
•Capitaneria di Porto di Sanremo pec: cp-sanremo@pec.mit.gov.it
•Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. pec: rivieracqua@legalmail.it
•Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
•Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
•Servizio Sistemi Informativi Sede.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:
– entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
– entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente Ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.