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Parco eolico a Pietrabruna, le osservazioni della minoranza in consiglio comunale

22 agosto 2024 | 18:41
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Parco eolico a Pietrabruna, le osservazioni della minoranza in consiglio comunale

La parola ai consiglieri Franca Ranise e Alessandro Rossi

Pietrabruna. I Sottoscritti Ranise Franca  e Rossi Alessandro in qualità di Consiglieri Comunali e capigruppo di minoranza ritengono necessario porre all’attenzione delle SS.LL. alcuni aspetti in merito al Parco Eolico specificatamente per quanto concerne la prevenzione agli incendi boschivi e l’impatto acustico prodotto dai nuovi impianti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero gli incendi boschivi, si ritiene necessario che gli Enti competenti in sede di valutazione impatto ambientale e in particolare il Sindaco del Comune di Pietrabruna tengano in seria considerazione le aree attraversate da incendi boschivi e dei relativi vincoli di inedificabilità e dell’alto potenziale di rischio in generale del territorio in cui è prevista la realizzazione del parco eolico.

Si considerino inoltre le gravi interferenze legate agli ingombri altimetrici degli aerogeneratori (modello V162-6.2MW con diametro al rotore di 162m, altezza al mozzo 125m, altezza sommitale 169m) con i mezzi di soccorso aereo adibiti allo spegnimento di incendi.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’inquinamento da rumore, si tenga conto che tali impianti hanno elevatissime emissioni di rumore nell’ordine di 105dBA di potenza acustica che producono inevitabilmente un elevato inquinamento acustico sia nelle immediate vicinanze sia presso i recettori più prossimi. 

Il DM 1 giugno 2022 concede una serie di deroghe alla Legge Nazionale 447/1995 e al DPCM 14/11/1997 a favore dei soggetti attuatori di tali parchi eolici, escludendo di fatto la verifica dei limiti di emissione ai confini e nelle modalità di verifica dei limiti di Immissione presso i ricettori.

Oltre a tale condizione sfavorevole posta dal legislatore a danno dell’ambiente in generale, la Relazione acustica allegata al progetto contiene diverse incongruenze che gli Enti competenti e il Sindaco di Pietrabruna occorra che ne tengano in seria considerazione:

– a pag 7 di 44 è indica la presenza di una cava e di un crossodromo. Agli scriventi non risulta la presenza di quest’ultimo impianto nel comune di Pietrabruna e tantomeno nei comuni limitrofi;

– sempre a pag 7 di 44 viene asserito che la classe di destinazione d’uso del territorio, su cui è insediato il progetto in ampliamento ad uso campo eolico e oggetto di valutazione è, per tutti i comuni interessati, la classe III “Aree miste”. Agli scriventi invece risulta che le zonizzazioni acustiche siano diverse da comune a comune. Per esempio per Pompeiana il sito ricade in classe I (aree particolarmente sensibili) e per Pietrabruna in classe II quindi in aree a maggior tutela. Pertanto la verifica dei LIMITI DI IMMISSIONE riportata nella relazione acustica non può essere considerata congrua in quanto assume come riferimento valori superiori a quelli adottati dai Comuni nel proprio Piano di Zonizzazione Acustica e approvati dalla Provincia di Imperia ai sensi della legge 447/1995.

Si precisa per giusta informazione che la classe I comprende le aree particolarmente protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Le aree in classe II sono quelle prevalentemente residenziali urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

– i recettori nel Comune di Pietrabruna non sono stati adeguatamente individuati e descritti. Agli scriventi risulta altresì che alcuni recettori prossimi al nuovo parco eolico non siano stati minimamente presi in considerazione. (Belogno per esempio)

– Nella Relazione infine alle pagg 40 e 41 si riporta l’analisi POST OPERAM  che individua in generale 5 superi per la verifica del limite DIFFERENZIALE notturno per 5 recettori. Il relatore afferma che due di essi sono chiaramente residenziali. Gli altri tre non vengono presi in considerazione perché in “stato di abbandono”. Nonostante quanto sopra la relazione conclude che i limiti sono tutti rispettati. A parere degli scriventi tale conclusione non è congruente con le verifiche del criterio differenziale di cui al DPCM 14/11/1997 riportate nella relazione stessa. 

Alla luce di quanto sopra, all’errata individuazione della classe acustica del sito e al fatto che alcuni potenziali recettori non siano stati adeguatamente censiti porta a ritenere che la verifica acustica NON POSSA determinare la CONFORMITA’ del parco eolico per l’aspetto dell’inquinamento acustico. Gli scriventi pertanto chiedano agli Enti competenti e al Sindaco di Pietrabruna una particolare attenzione a tale problema e che, se necessario, vengano richieste ulteriori integrazioni vincolanti”.

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