Indagata per concorsi su misura, l’Università dovrà reintegrare la docente sanremese Lara Trucco
La sentenza del Tar di Genova che ha accolto il ricorso della prof
Sanremo. L’università degli Studi di Genova dovrà reintegrare in servizio la docente di Sanremo Lara Trucco e corrisponderle la retribuzione dovuta a far data dall’adozione del provvedimento impugnato. Lo ha stabilito la sezione prima del tribunale amministrativo regionale della Liguria, con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi, che dà ragione alla professoressa ed ex prorettrice dell’Università di Genova, finita sotto indagine nel 2022 nell’ambito dell’inchiesta della procura genovese su presunti concorsi su misura per amici e parenti al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova.
Difesa dagli avvocati Riccardo Viriglio, Maria Alessandra Sandulli e Guglielmo Aldo Giuffrè, la prof Trucco aveva presentato ricorso contro l’università degli Studi di Genova, chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale era stata sospesa, in via cautelare, dal servizio.
Secondo i giudici del Tar, vi sarebbe un «eccesso di potere ravvisabile nella sproporzione che connota l’estensione degli effetti del provvedimento stesso rispetto agli addebiti mossi all’odierna ricorrente (Lara Trucco, ndr) in sede penale. Come detto, i reati contestati all’odierna ricorrente riguardano esclusivamente le procedure di selezione di alcune figure della carriera universitaria. Ne consegue che non si ravvisa (né è stato ravvisato dall’Università, posto il silenzio sul punto dei provvedimenti che, a vario titolo, hanno disposto o confermato la sospensione cautelare dal servizio) alcun pericolo (specie alla luce del tempo trascorso dai fatti) nella ripresa dell’attività didattica e di ricerca, ad esclusione di tutte (e sole) le attività che a qualsiasi titolo riguardino la selezione del personale della carriera universitaria o il conferimento di borse di studio o assegni di ricerca (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a commissioni di concorso o di valutazione comparativa, o all’attività istruttoria, deliberativa o di ratifica svolta dai competenti organi dell’Ateneo). La stessa ricorrente, d’altra parte, ha manifestato il proposito di astenersi da qualsiasi attività di tale natura, limitando nel senso sopra esposto la domanda di condanna formulata nei confronti dell’Università».
Insomma, visto che la misura cautelare applicata dal gip in sede penale è ormai terminata, e Lara Trucco è tornata completamente libera, non sussistono più i motivi di una sospensione dall’insegnamento, anche perché i reati per i quali è indagata riguardano esclusivamente i concorsi, e la stessa docente ha dichiarato di non voler prendere parte a nessuna commissione di concorso o di valutazione nell’Ateneo di appartenenza.
Inoltre, sottolinea sempre il Tar nella sentenza, «anche il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla necessità di salvaguardare l’immagine e il prestigio dell’Università – riferimento peraltro generico, in quanto riferito a orientamenti giurisprudenziali menzionati a sostegno (in punto di diritto) della decisione assunta, senza alcun riferimento al caso concreto – è privo di rilievo, in quanto la ricorrente ha dimostrato che l’Università, nel periodo in cui era operante la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, ha pubblicato su un sito web che utilizza il proprio dominio istituzionale la notizia (recante la data del 24 gennaio 2024 e tuttora visibile) della partecipazione dell’odierna ricorrente, nell’ambito della “squadra dei dipendenti universitari”, ai campionati nazionali universitari invernali (inclusi l’indicazione del premio conseguito e la fotografia dell’odierna ricorrente)».