Ecco il “Comitato civico di base Città di Taggia”

20 giugno 2024 | 15:26
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Ecco il “Comitato civico di base Città di Taggia”

Una delle loro prime iniziative è stata quella di una raccolta firme per chiedere un medico di base in più per la zona tabiese

Taggia. Una nuova realtà si affaccia sul panorama sociale e civico di Taggia. È stato il 10 maggio il “Comitato civico di base Città di Taggia“.  E’ formato da sei persone in consiglio e altre tre tra cui una segretaria.  È apartitico e senza scopo di lucro. Una delle loro prime iniziative è stata quella di una raccolta firme per chiedere un medico di base in più per la zona di Taggia.

STATUTO
ART. 1 SEDE, DENOMINAZIONE E DURATA.
E’ costituito il comitato denominato: “COMITATO CIVICO DI BASE CITTÀ DI TAGGIA”, come libero comitato apartitico senza scopo di lucro.

ART.2 SCOPO.
Scopo del comitato è per la tutela dei bisogni dei cittadini, oltre a valorizzare e tutelare tutto il territorio comunale di Taggia negli aspetti artistici, storici, culturali e ambientali.

ART.3 ATTIVITA’ DEL COMITATO.
Per il perseguimento dello scopo sociale il Comitato potrà effettuare ogni iniziativa di promozione a sostegno dell’obiettivo.

ART.4 APPARTENENTI AL COMITATO.
Possono far parte del Comitato tutti i cittadini che ne condividano lo scopo e l’organizzazione statutaria. Per aderire e diventare associato è necessario compilare il modulo di adesione fornito dal Comitato stesso. La documentazione dovrà essere riconsegnata in originale al Presidente che ne valuterà la corretta compilazione e la sottoporrà al Consiglio Direttivo. Qualora non si abbia alcun diniego espresso entro 30 giorni dalla data di presentazione del modulo, l’adesione è da ritenersi valida.
I diritti associativi sono intrasmissibili e incedibili.

ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
Tutti gli aderenti hanno il diritto di partecipare alle attività del Comitato e sono tenuti ad osservare quanto segue:
– osservare il presente statuto o altri regolamenti, prescrizioni e delibere assunte dagli organi sociali;
– a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità sociali; – a mantenere rapporti cordiali ed amichevoli con gli appartenenti del Comitato; – a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con i principi associativi.
In caso di comportamento difforme a quanto sopra descritto e che possa recare danno o pregiudizio allo scopo o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed in ultimo espulsione.
La qualifica di appartenente al Comitato cessa altresì per volontà personale tramite dimissioni da inviare mezzo raccomandata o per e-mail.

ART.6 PATRIMONIO DEL COMITATO.
Le entrate del Comitato sono costituite da eventuali contributi volontari degli aderenti e atti di liberalità di sostenitori esterni al comitato a qualsiasi titolo.
I fondi raccolti verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dello scopo del Comitato e nello specifico per le spese correnti dello stesso qualora ce ne fossero.
Verrà redatto annualmente un bilancio consuntivo nel quale verranno riportate entrate e uscite che verrà approvato in sede di assemblea ordinaria dei soci.

ART.7 COMUNICAZIONI.
Tutte le comunicazioni agli appartenenti al Comitato, anche a quelle inerenti i provvedimenti disciplinari verranno inoltrate a mezzo e-mail o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.8 ORGANI DEL COMITATO.
Gli organi del Comitato sono i seguenti:
– l’Assemblea dei soci
– Il Presidente (e il Vice Presidente)
– il Consiglio direttivo

ART.9 L’ASSEMBLEA DEI SOCI.
L’Assemblea dei soci rappresenta il principale momento di confronto tra tutti gli aderenti al comitato e ne assicura una corretta gestione.
Ogni membro ha diritto ad un voto.
Essa viene convocata dal Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria e richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L’ordine del giorno viene discusso all’interno del Consiglio Direttivo e sarà cura del Presidente esporlo e dirigere l’assemblea.
In caso di assenza del segretario, all’inizio di ogni assemblea viene eletto un sostituto che avrà cura di prendere nota di tutti gli interventi all’interno della discussione e di redigere il verbale. L’assemblea si tiene presso la sede o atra sede ritenuta idonea. La convocazione viene fatta mezzo e-mail o lettera, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e deve indicare luogo, giorno, ora e argomenti all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità dell’assemblea e delle votazioni prescinde dal numero di presenza alla stessa. Con le stesse modalità viene regolamentata anche l’assemblea straordinaria.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio mezzo e-mail del relativo verbale.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– indicare le linee guida del comitato
– eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente provvedere alla sua integrazione – approvare annualmente l’eventuale bilancio consuntivo o preventivo
– approvare un eventuale regolamento interno
– modificare lo statuto
– deliberare sullo scioglimento del comitato e sulla destinazione da attribuire al patrimonio residuo.

ART.10 IL PRESIDENTE.
Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato a tutti gli effetti:
– ha la firma sociale
– è responsabile della gestione degli affari sociali
– rappresenta il Comitato di fronte a terzi
– può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali
– può procedere ad incassi e pagamenti
– conferisce procure speciali ai membri del Consiglio Direttivo o ai soci per lo svolgimento di specifiche attività previa approvazione del Consiglio. In relazione alla durata delle attività del comitato e alle modifiche nel tempo dell’assemblea dei soci dovute all’ingresso di nuovi membri, la figura del Presidente potrà essere cambiata con cadenza annuale.
Il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.

ART.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei soci e deve essere composto da un numero di componenti dispari. A pari passo con l’aumento dell’estensione territoriale del Comitato l’Assemblea potrà aggiungere membri al Consiglio per garantire una giusta rappresentanza ai vari gruppi di lavoro territoriali.
Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Comitato ed è convocato senza formalità, anche via e-mail, tre giorni prima della riunione dal Presidente. Può inoltre essere convocata una riunione del Consiglio su richiesta di almeno due membri dello stesso o su richiesta motivata dei soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. I compiti della ordinaria amministrazione prevedono:
– curare l’organizzazione delle attività del Comitato
– predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea
– curare l’attuazione delle delibere assembleari
– formalizzare proposte per la gestione del Comitato
– elaborare l’eventuale bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare di attività individuato nel periodo dal primo gennaio al 31 dicembre
– elaborare l’eventuale bilancio preventivo che contenga la previsione di spesa per l’anno successivo e le ipotetiche entrate
– stabilire eventuali quote annuali di adesione al Comitato
– predisporre eventuali regolamenti necessari allo svolgimento delle attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci
– deliberare l’ingresso di un nuovo socio
– comminare sanzioni disciplinari
Le riunioni e le decisioni prese in sede di Consiglio Direttivo vanno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART.12 GRATUITA’ DEGLI INCARICHI.
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.

ART.13 SCIOGLIMENTO DEL COMITATO.
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Consiglio Direttivo:
– per conseguimento e/o avvenuta impossibilità al conseguimento dello scopo del Comitato – per impossibilità di funzionamento del Comitato per il venire meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei fini
– per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano il Comitato e/o che dovesse impedirne o svolgimento delle attività
– in caso si scioglimento del Comitato per qualsivoglia causa l’intero patrimonio sarà devoluto ad altro comitato e/o associazione con finalità analoghe o che persegue fini di pubblica utilità, secondo la volontà manifestata dall’assemblea ordinaria e nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano e comunitario.

ART.15 NORMA DI RINVIO.
Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni regolamentari approvate dal Comitato ovvero, in mancanza, alle norme di legge.