La Corte di Giustizia rispedisce al mittente la pregiudiziale citata nel caso Porto Vecchio

8 gennaio 2024 | 14:55
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La Corte di Giustizia rispedisce al mittente la pregiudiziale citata nel caso Porto Vecchio

Il 25 gennaio è fissata una nuova udienza di fronte al Consiglio di Stato

Sanremo. “La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 7 giugno 2023, è manifestamente irricevibile“. Si è chiusa con una frase di poche parole la questione interpretativa sollevata alla Corte di Giustizia Europea che ha tenuto con il fiato sospeso, fino a oggi, l’amministrazione Biancheri e i promotori del progetto di riqualificazione straordinaria del Porto Vecchio di Sanremo.

A segnare un nuovo step nella vicenda che ha trasformato il caso Porto Vecchio in una vertenza internazionale, è un’ordinanza emessa dall’ottava sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tribunale comunitario deputato a vagliare la conformità ai trattati istitutivi dell’Ue delle leggi dei singoli stati membri. La pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato a giugno – in una causa analoga a quella sanremese, ma relativa al progetto di finanza sull’illuminazione pubblica e smart city del Comune di Trieste -, era stata inclusa per emulazione nella sentenza parziale con la quale il massimo organo italiano della giustizia amministrativa, aveva accolto le ragioni della Porto di Sanremo Srl e del Comune di Sanremo, nel procedimento avviato dalla Porto di San Francesco Srl. La società partecipata dai Cantieri Piras e dal commercialista Nicola Lanteri si è opposta alla sua esclusione dall’iter che ha portato alla dichiarazione di interesse pubblico del progetto acquisito dal Portosole Cnis. La causa era finita a Roma dopo che il Tar della Liguria aveva dato pienamente ragione alla Porto di San Francesco.

La Corte di Giustizia, nella composizione formata dai giudici Picarra (presidente di sezione), Safjan (relatore) e Gavalec, si è espressa rigettando al mittente la richiesta del Consiglio di Stato, per altro senza entrare nel merito del suo contenuto, etichettato come manifestamente lacunoso e irricevibile. Quella che apparentemente sembrerebbe una bocciatura, potrebbe invece essere una buona notizia per la città di Sanremo, visto che di fatto viene meno l’unico punto interrogativo che impediva una soluzione definitiva sul piano giudiziale del caso Porto Vecchio.

Nella stessa sentenza parziale del 26 maggio scorso, il Consiglio di Stato aveva sottolineato che la scelta del promotore, nei project financing, gode di un’ampissima discrezionalità dell’amministrazione comunale e non sarebbe sottoposta a procedure di evidenza pubblica. La scelta del promotore, a cui il codice degli appalti riconosce il diritto di prelazione in fase di gara d’appalto, “non è un modulo di confronto concorrenziale sottoposto al principio delle procedure di evidenza pubblica, quanto piuttosto uno strumento tramite il quale l’amministrazione definisce di concerto con il privato un obiettivo di interesse pubblico da realizzare. Inoltre, in tale contesto, l’amministrazione riconosce all’operatore selezionato solo una «aspettativa non giuridicamente tutelata», senza che tale amministrazione sia tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione. In conclusione, per il Consiglio di Stato: “Il termine perentorio di tre mesi previsto per l’esame delle proposte di finanza di progetto, se non rispettato, non pregiudicherebbe la regolarità della procedura”.

Adesso che la palla è tornata in territorio italiano, i riflettori torneranno a riaccendersi il 25 gennaio, in previsione dell’udienza fissata di fronte al Consiglio di Stato.