Doccia fredda per i coldirolesi, Wind-Tre vince la battaglia per l’antenna

29 dicembre 2023 | 11:38
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Doccia fredda per i coldirolesi, Wind-Tre vince la battaglia per l’antenna

Il Tar Liguria ha accolto il ricorso dell’operatore telefonico

Sanremo. E’ finita a favore dell’operatore telefonico Wind-Tre la causa intentata al tribunale amministrativo regionale dai residenti di Coldirodi che si opponevano all’installazione di una nuova antenna della telefonia mobile 5G in strada Rotabile Capo Nero. La protesta era sfociata a maggio in un blocco stradale che aveva visto intervenire nella frazione polizia e carabinieri. A raffreddare gli animi era sopraggiunto anche il sindaco Alberto Biancheri.

Per il Tar della Liguria, il ricorso presentato da un gruppo di cittadini – rappresentati dagli avvocati rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich -, non può essere accolto. I giudici amministrativi hanno bocciato tutti i punti su cui si fondava l’impugnativa.

La sentenza.“Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’illogicità e contraddittorietà dell’azione comunale, posto che l’autorizzazione impugnata è stata rilasciata mentre pendeva il procedimento per l’approvazione del regolamento comunale ex art. 8 l. n. 36/2001 – poi effettivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27.4.2023, n. 23 – la cui relazione illustrativa riconosce la presenza di un maggior numero di impianti a breve distanza tra loro proprio a Coldirodi.

Orbene, posto che una norma regolamentare non ancora approvata e di là da venire non può certo costituire parametro di legittimità di un provvedimento amministrativo, la doglianza dei ricorrenti si risolve – a ben vedere – nella pretesa a che l’amministrazione comunale soprassedesse al rilascio del provvedimento autorizzativo ex art. 44 D.lvo. 259/2003 nelle more dell’approvazione del regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di telefonia mobile, ciò adottasse una sorta di atipica misura di salvaguardia radioprotezionistica che, atteso che anche il preminente interesse generale che assiste tali impianti, non può trovare cittadinanza nell’ordinamento giuridico (cfr. T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, 18/1/2021, n. 42, e la giurisprudenza ivi citata).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che l’installazione di una stazione radio base contrasterebbe con gli obiettivi del PUC, in quanto autorizzata in un’Area di Tutela Paesistico Ambientale (ATPA_19), all’ingresso della zona del centro storico.

Giova premettere come, nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo è una manifestazione di giudizio consistente in un’attività diretta alla valutazione e all’accertamento di fatti e che, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima l’amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione che, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia del tutto carente di motivazione (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 28/7/2023, n. 2393; cfr., sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di una S.R.B., T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 21/9/2020, n. 623).

Ciò posto, il motivo è inammissibile prima ancora che infondato, giacché, non contenendo specifiche censure di palese travisamento dei fatti e/o di illogicità manifesta avverso l’autorizzazione paesaggistica n. 349/2021-SUAP (doc. 16 delle produzioni 23.6.23 di Cellnex) – che, su parere conforme della Commissione locale per il paesaggio (docc. 8 e 14 delle produzioni 23.6.23 di Cellnex), ha accertato la compatibilità dell’intervento con il vincolo esistente sull’area, seppure con una serie di prescrizioni -, si risolve in un’impropria sollecitazione al giudice a sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione, attraverso una valutazione alternativa di merito, parimenti opinabile.

3. Infondata è la censura relativa alla violazione della fascia di rispetto cimiteriale.

Al riguardo, è sufficiente ribadire, con una consolidata giurisprudenza, che gli impianti di telefonia mobile non sono classificabili come manufatti edilizi, e dunque non sono incompatibili con la fascia di rispetto cimiteriale (cfr. già Cons. di Stato, Sez. III, 17/11/2015, n. 5257).

4-5. Palesemente infondati sono il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali è dedotto che la realizzazione della stazione radio base in discorso arrecherebbe ai ricorrenti un danno ai valori paesistici, alla salute ed al libero godimento delle abitazioni private.

Con riferimento ai valori paesistici, già si è detto (cfr. supra, sub motivo n. 2) che la valutazione di compatibilità dell’intervento con tali valori è immune da censure.

Alla stessa conclusione occorre giungere rispetto al preteso danno alla salute ed alla violazione del principio di precauzione, in quanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il parere favorevole di ARPAL prot. 0002403. del 28.1.2022 è stato rilasciato anche in considerazione degli “impianti già autorizzati ed attivi presenti in zona, nelle loro condizioni di massima funzionalità” (doc. 12 delle produzioni 23.6.23 di Wind 3 s.p.a.).

Generico è infine il profilo di danno concernente un non meglio specificato “libero godimento delle abitazioni private”, così come generica e meramente esplorativa è l’istanza istruttoria formulata a corredo della censura, volta a sollecitare la licenza di C.T.U. “al fine di verificare l’effettiva incidenza della nuova installazione radio base sulle abitazioni dei ricorrenti”.

6. Diversamente da quanto erroneamente affermato dai ricorrenti e come espressamente attestato nelle premesse del titolo autorizzativo impugnato, l’istanza è stata pubblicata dal SUAP in data 25/5/2022 nell’apposita sezione del sito internet del Comune, ex art. 32 L. 18.6.2009, n. 69 (cfr. doc. 25 delle produzioni 23.6.23 di Cellnex).

Infondate sono anche le due censure dedotte con l’atto di motivi aggiunti.

7. Già si è visto che il parere favorevole di ARPAL prot. 0002403 del 28.1.2022 è stato espressamente rilasciato anche in considerazione degli “impianti già autorizzati ed attivi presenti in zona, nelle loro condizioni di massima funzionalità”.

Manifestamente infondata è invece la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 comma 1 d.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui prevede che ARPAL faccia una valutazione preventiva sulla base dei soli documenti forniti dal gestore, senza alcun sopralluogo prima dell’installazione della stazione radio base.

Dalla disposizione sospettata di incostituzionalità non può infatti derivare alcun vulnus diretto al diritto alla salute, posto che, per un verso, è del tutto logico e finanche inevitabile che un controllo “preventivo” venga effettuato sulla base dei soli dati progettuali di potenza forniti dall’operatore; per altro verso – e soprattutto – ai sensi dell’art. 14 L. 36/2001 sono fatte salve le funzioni successive di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale delle amministrazioni locali circa il rispetto dei limiti imposti alle emissioni elettromagnetiche.

Del resto, qualora, a seguito dell’attivazione dell’impianto e dei successivi controlli e misurazioni – sollecitati, se del caso, dagli interessati – dovessero risultare effettivamente superati i valori di attenzione stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 a tutela della salute, ciò non porrebbe certo un problema di originaria legittimità del provvedimento autorizzativo, che ne postula il rispetto sulla base dei dati dichiarati, ma atterrebbe piuttosto alla sua violazione, con il conseguente obbligo delle società controinteressate di riportare a conformità l’impianto (allegato C al D.P.C.M. 8/7/2003) mediante la riduzione delle emissioni entro i limiti di legge, anche in applicazione delle concorrenti norme civilistiche (art. 844 cod. civ.).

8. Priva di fondamento è, infine, la censura di violazione dell’art. 87 comma 5 del d.lgs. n. 29/2003 (“Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale”).

Premesso che la richiesta di plurime integrazioni documentali testimonia della completezza della relativa istruttoria, è dirimente il rilievo che la disposizione è rivolta agli uffici comunali e, atteso il pubblico interesse che assiste l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (giuridicamente assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità), riveste una finalità meramente sollecitatoria, sicché il suo mancato rispetto non può certo essere sanzionato con il rigetto dell’istanza, ma, semmai, con la sua inammissibilità, salvo il diritto di ripresentarla comunque, con le integrazioni documentali eventualmente carenti (donde finanche il difetto di interesse a dedurre la censura).

Tanto ciò è vero che l’inutile decorso di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda comporta piuttosto la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, D.lgs. n. 259/2003″.