Riscossione delle sanzioni, il Tar condanna il Comune di Sanremo

16 novembre 2023 | 11:43
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Riscossione delle sanzioni, il Tar condanna il Comune di Sanremo

Sotto la lente del tribunale amministrativo regionale l’affidamento senza gara di un servizio del valore di oltre 500 mila euro

Sanremo. E’ stato accolto nel  merito il ricorso presentato contro il Comune di Sanremo dalla società Fintel Engineering S.r.l. esclusa dalla procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei servizi legali di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie elevate dal corpo di polizia locale. Valore dell’appalto oltre 500 mila euro.

I giudici amministrativi hanno accolto le ragioni dei ricorrenti che erano già state valutate meritevoli di attenzione nell’ordinanza emessa dallo stesso Tar a fine agosto. Il tribunale ha disposto l’annullamento della determina dirigenziale del settore polizia locale di Palazzo Bellevue, condannando l’ente locale. La determina dirigenziale prevedeva l’indizione di una procedura negoziata aperta agli operatori in possesso del requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati. Tuttavia, il Tar Liguria ha sottolineato che tale attività risulta per legge riservata agli iscritti all’albo degli affidatari dei servizi di riscossione.

La motivazione. “Venendo all’esame nel merito dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo. La determinazione impugnata ha ad oggetto “l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Sanremo”. Il servizio oggetto di affidamento, dunque, si caratterizza per due elementi: – da un lato, trattasi del supporto alla riscossione, e non del servizio di riscossione (di cui rimane titolare il Comune affidante); – dall’altro, per quanto concerne la natura delle somme riscosse, il servizio comprende soltanto le sanzioni pecuniarie irrogate con verbale della polizia municipale o riscosse con ordinanza-ingiunzione.

Sotto questo profilo, sono pertinenti le controdeduzioni svolte dal Comune resistente, sebbene le conseguenze che se ne traggono non siano coerenti con le premesse. Infatti, così delimitato, sotto il profilo dell’attività (supporto alla riscossione) e della natura delle somme oggetto di riscossione (sanzioni amministrative pecuniarie), il servizio oggetto di affidamento, il Collegio rileva come le dette caratteristiche non escludano lo stesso dalla riserva di attività desumibile dalla vigente normativa.

Da un lato, infatti, sebbene il Comune, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, abbia stabilito di mantenere la gestione diretta dell’attività di riscossione (non affidandola ad un concessionario) e di limitarsi ad affidare a terzi il servizio di supporto alla stessa, anche l’attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall’art. 1, co. 805 della legge n. 160/2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997. Ciò in continuità con il già richiamato precedente di questa Sezione (ordinanza n. 79 del 9 maggio 2023).

Dall’altro, il riferimento (contenuto nel menzionato art. 1, co. 805) alle “entrate” quale oggetto dell’attività di riscossione cui è propedeutica l’attività di supporto di cui si discute è evidentemente riferito (come si desume dalle norme in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio degli enti locali e, in particolare, per quanto qui rileva, dall’allegato 13/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, ossia non soltanto alle entrate correnti di natura tributaria (di cui al Titolo I dell’entrata), ma altresì alle entrate extratributarie che possono essere oggetto di attività di riscossione, quali (per quanto rileva in questa sede) le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative (che confluiscono nel Titolo III dell’entrata).

In sintesi, dunque, né la natura di supporto (alla riscossione) dell’attività oggetto del servizio de quo, né l’oggetto (sanzioni amministrative pecuniarie) della riscossione cui l’attività in parola è propedeutica escludono che detta attività rientri nella riserva sopra descritta. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, limitatamente alle attività descritte dal capitolato che non rientrano in quelle riservate agli avvocati”.