Muraglia può tornare a fare il vigile: «Non provo rancore per chi ha fatto errori imperdonabili»
«Ho sempre rifiutato compromessi. Al di là dei risarcimenti, gli ultimi otto anni non me li restituirà mai nessuno»
Sanremo. «Non provo rancore né rabbia per nessuno. Prima di entrare nei dettagli della mia storia voglio prendermi dei giorni per ragionare a mente fredda. Ho aspettato 8 anni per sfogarmi, posso aspettare ancora un po’. L’unica cosa che mi viene da dire è che quando ci sono degli errori basterebbe un po’ di onestà intellettuale per ammetterli». Sono queste le prime dichiarazioni di Alberto Muraglia, come lui stesso ha ricordato, simbolo dell’inchiesta Stachanov condotta della guardia di finanza di Sanremo nel 2015. Le immagini del blitz e delle decine di arresti a Palazzo Bellevue avevano fatto il giro del mondo. Soprattutto le sue, immortalato dalla microcamere delle fiamme gialle mentre timbrava in mutande fuori dalla porta della propria abitazione presso il mercato coperto di piazza Eroi, dove svolgeva la mansione di custode della struttura.
Ieri, con sentenza della Corte d’Appello di Genova (sezione lavoro), il collegio presieduto dal magistrato Paolo Viarengo ha stabilito la “condanna del Comune di Sanremo a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta dal reclamante e relativa agli anni di imposta dal 2015 al 2023, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo”. Una sentenza fotocopia rispetto a quella emessa a luglio nei confronti di Maurizio Di Fazio, un altro non-furbetto licenziato dall’ente locale, assolto con formula piena nel processo penale e reintegrato dalla Corte d’Appello di Genova. Tornato a lavorare in Comune, per Di Fazio manca ancora la conferma dell’assoluzione civile da parte della Corte di Cassazione a cui si è rivolta il segretario comunale Monica Di Marco in un estremo tentativo di evitare la totale debacle.
«Nel corso dell’ultima udienza ho rifiutato per l’ennesima volta la proposta conciliativa avanzata dal giudice. Parlo di cifre importanti – prosegue Muraglia -. Ho sempre insistito con i miei legali, gli avvocati Alessandro Moroni e Luigi Zoboli, ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti, per andare fino in fondo senza compromessi. C’è chi continua a pensare che l’abbia fatta franca ma non è affatto così. Tutti i giudici interpellati, sia penali che civili, hanno stabilito in via definitiva che sia io che altri miei colleghi coinvolti nell’inchiesta sui furbetti dei cartellini non abbiamo commesso reati e non dovevamo essere licenziati. Quanto a me, sono stato l’unico indagato di questa vicenda che non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ringrazio tutti gli amici che mi stanno cercando per esprimermi la loro vicinanza. Il mio telefono è in tilt da ieri, tutti mi cercano, televisioni, giornali, scrittori. Parlerò a tempo debito. Adesso desidero solo stare con la mia famiglia».
A gioire per l’assoluzione di Muraglia è anche l’avvocato difensore, Luigi Zoboli: «È un momento di grande gioia. In questi lunghi 8 anni ho avuto modo di conoscere Alberto Muraglia ed è una persona onesta, generosa e determinata, che ha saputo reagire con tenacia quando sembrava che il mondo gli stesse crollando addosso. Ho visto l’importanza del sostegno della sua bellissima famiglia e di moltissimi suoi colleghi, tra i quali Patrizia Lanzoni (ex coordinatore pedagogico del Comune di Sanremo, anche lei coinvolta nello stesso filone d’indagine dell’ex vigile, ndr), che mi ha scritto con le lacrime di gioia per Alberto. Spero con tutto il cuore che anche lei possa trovare presto giustizia. Voglio in questa occasione ringraziare il collega Alessandro Moroni, un avvocato con la A maiuscola, dalle straordinarie doti professionali e umane».
La sentenza. “Dalla documentazione in atti emerge quindi che la vicenda oggetto di procedimento disciplinare è identica a quella sottoposta alla cognizione del giudice penale, come identici sono gli elementi istruttori posti alla base della sanzione disciplinare – dichiaratamente mutuati dall’attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria, di cui il Comune di Sanremo si limita a prendere atto. Siffatti elementi istruttori, trasfusi nel processo civile avviatosi a seguito dell’impugnazione del licenziamento, sono stati nel frattempo vagliati nell’ambito del giudizio penale, esitato con una doppia conforme assolutoria “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 co. 1 c.p.p., in cui, secondo consolidata giurisprudenza penale, la motivazione della sentenza di primo grado si salda con quella dell’appello, che l’ha confermata. In particolare, nell’ambito del giudizio penale di primo grado le condotte oggetto di contestazione, anche in sede disciplinare, sono esaminate in modo analitico, con puntuale considerazione delle risultanze testimoniali e documentali, il Tribunale di Imperia ha quindi ritenuto insussistenti gli episodi di allontanamento e provata la presenza del Muraglia in servizio, smontando con diffuse argomentazioni la tesi difensiva della Procura“.
“In sede di appello l’insussistenza del fatto è stata del pari confermata per la totalità degli episodi oggetto di contestazione disciplinare, e ciò anche sulla scorta di attività istruttoria aggiuntiva rispetto a quella compiuta in sede di giudizio abbreviato, e tenuto conto dei diversi rilievi formulati dalla procura, tutti compiutamente disattesi avuto riguardo alle risultanze istruttorie puntualmente riportate in sentenza. Deve quindi concludersi nel senso che il sopravvenuto giudicato penale copre integralmente tanto i fatti storici che l’elemento soggettivo cui il Comune di Sanremo ha attribuito rilevanza disciplinare sia in occasione del provvedimento del 22.1.2016, e ciò anche all’esito della riapertura del procedimento disciplinare. Giudicato che risulta pertanto vincolante anche nel presente giudizio, non essendovi ulteriori condotte od elementi di residua rilevanza disciplinare passibili di sussunzione neppure in fattispecie per cui è prevista una sanzione di tipo conservativo, che infatti neppure viene individuata dalla parte reclamata”.
“Non sposta i termini della questione l’affermazione contenuta nella sentenza di assoluzione, enfatizzata dalla difesa del Comune di Sanremo, per cui “le condotte tenute da dirigenti e dipendenti, difformi al quadro normativo e regolamentare, sono certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare”; affermazione che, secondo la reclamata, confermerebbe la tesi della perdurante validità delle sanzioni irrogate. Premesso che il Muraglia è stato assolto con formula piena ex art. 530 1° co cod. proc. pen., occorre rilevare che nelle stesse sentenze rese in sede penale, tanto di primo che di secondo grado, viene dato atto in più parti della complessità dell’inchiesta, che ha coinvolto 270 dipendenti, ed evidenziato il deprecabile contesto in cui i preposti non controllavano i movimenti dei dipendenti a loro sottordinati, con comportamenti lassisti e contrari alla legge e ai regolamenti, sicché trattasi all’evidenza di affermazione da ascriversi alla più generale volontà di rimarcare che, a prescindere dalle singole vicende, il contesto di riferimento meritava certamente di essere indagato e stigmatizzato“.
“Va conseguentemente accertata l’illegittimità tanto dell’originario provvedimento disciplinare datato 22.1.2016 che del provvedimento di conferma del 15.5.2023, avente validità ex tunc. Ratione temporis, le conseguenze sono quella previste dall’art. 18 St.lav. nella formulazione previgente alla l.n. 92/2012 (cfr. Cass. nn. 11868/2016 e 16903/2016), trattandosi di licenziamento intervenuto anteriormente alle ulteriori modifiche del regime di tutele per il licenziamento nel pubblico impiego introdotte dal d.lgs. n. 75/2017. I suddetti provvedimenti vanno pertanto annullati, con condanna del Comune di Sanremo a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, secondo quanto emergente dalla documentazione fiscale prodotta dal reclamante e relativa agli anni di imposta dal 2015 al 2023, in atti, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo”.