Porto vecchio, la sentenza del Consiglio di Stato slitta a data da destinarsi
Ordinanza collegiale della quinta sezione riapre il procedimento, fissando una nuova udienza per il 14 dicembre. La città costretta a rimanere con il fiato sospeso
Sanremo. Nella giornata odierna, il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza collegiale sul ricorso presentato dal Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar Liguria che aveva annullato l’iter per il restyling straordinario del Porto Vecchio.
L’ordinanza, emanata dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, riapre il procedimento che sembrava concluso lo scorso 11 maggio, fissando per il 14 dicembre la data di una nuova udienza di merito. La sentenza, quindi, non arriverà prima dell’anno nuovo. A firmare il provvedimento di oggi (unitamente a tutto il collegio giudicante) è il giudice relatore Giovanni Grasso, consigliere di Stato incaricato di scrivere il dispositivo sul Porto vecchio, il quale, di recente, è stato uno dei componenti della commissione straordinaria per la riscrittura del nuovo codice degli appalti, proprio per le sue competenze in materia di progetti di finanza pubblico-privati.
Stando al contenuto dell’ordinanza odierna, appare evidente che il Consiglio di Stato non ha ancora preso una decisione definitiva sulla vertenza legale, ma sta valutando attentamente tutti gli aspetti del ricorso del Comune di Sanremo. In altre parole, la sentenza finale che determinerà il destino del progetto di restyling straordinario del Porto Vecchio non è ancora pronta, nonostante siano scaduti i termini ordinatori per il deposito della stessa, scattati l’11 maggio 2023, giorno in cui si è tenuta a Roma l’ultima udienza. Anzi, il processo amministrativo deve essere riaperto, visto che sulla decisione peserà in maniera preponderante il giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, investita della questione interpretativa relativa all’articolo 183, comma 15, del codice degli Appalti. Norma determinante ai fini del caso Porto vecchio.
L’importanza di questa pronuncia non può essere sottovalutata. Il progetto di restyling del Porto Vecchio rappresenta una parte significativa delle aspirazioni di sviluppo e crescita della città di Sanremo. L’obiettivo di trasformare questa zona in una destinazione di classe internazionale ha suscitato speranze e visioni per il futuro. La gara d’appalto per l’affidamento della concessione 65ennale e dei lavori, del valore complessivo di oltre 600 milioni di euro, era stata aggiudicata in via provvisoria lo scorso 17 marzo alla Porto di Sanremo srl, controllata di Portosole Cnis a sua volta di proprietà del fondo britannico dei fratelli Reuben. Invece, risale al 27 gennaio il provvedimento di sospensiva richiesto in via d’urgenza sia dai legali della Porto di Sanremo srl – proponenti del progetto di riqualificazione straordinaria -, che da quelli di Palazzo Bellevue, relativo all’efficacia della sentenza del Tar Liguria ottenuta dai ricorrenti Porto di San Francesco srl.
Il testo del provvedimento. “Rileva il Collegio che, di là dalle questioni di ordine preliminare, gli appelli (principale del Comune ed incidentale improprio di Porto di Sanremo s.r.l.) si incentrano sulla erroneità della valutazione del primo giudice, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare – fin dall’inizio della fase di valutazione delle proposte degli aspiranti promotori – le regole e i principi dell’evidenza pubblica, sì da consentire anche a Porto San Francesco s.r.l. di modificare la propria proposta, ancorché non ritenuta, nella fase preliminare, corrispondente all’interesse pubblico.
Sulla questione – che, di per sé, assume connotazione decisiva e complessivamente assorbente – rappresenta orientamento diffuso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2023, n. 1065) quello per cui: a) le valutazioni effettuate dall’Amministrazione, nella suddetta, prima fase della procedura della finanza di progetto, “non debbono pedissequamente osservare regole e criteri delle procedure di gara“, ma piuttosto devono conformarsi “a quelle del buon andamento e dell’imparzialità secondo criteri di ampia discrezionalità“; b) proprio, per ciò, in “ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode in fase di valutazione delle proposte di progetto, l’Amministrazione non è tenuta a fornire una risposta su quale sia tecnicamente la migliore tra la pluralità delle offerte, bensì quale di questa sia più rispondente all’interesse pubblico che giustifichi l’inserimento di un determinato progetto nelle proprie attività di programmazione“; c) con ciò, “la valutazione circa la maggiore rispondenza all’interesse pubblico di una proposta progettuale” deve “essere condotta in termini necessariamente globali e sintetici, senza per questo consentire l’ingresso alla ricerca di specifiche e singole inesattezze“.
Nondimeno, nel riaffermare analoghi principi, Cons. Stato, V, [ord.] 7 giugno 2023, n. 5615 si, da ultimo, è sentita obbligata, trattandosi di giudizio in ultima istanza e nella constatata assenza di precedenti in termini che possano esonerare il giudice dalla doverosa rimessione, a sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia UE, questione interpretativa relativamente al “se l’art. 184 [recte: 183], comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 è contrario al diritto UE e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinizione dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi […]”.
Nella evidenziata prospettiva, non costituisce un rilevante tratto differenziale la circostanza che, nella prospettazione delle parti, la natura, la struttura e la funzione della fase preliminare costituissero (a guisa di necessaria premessa logica) il presupposto per la valutazione della natura (perentoria od ordinatoria) del termine positivamente previsto per la relativa definizione. In ogni caso, infatti, risulta decisivo (in assenza di positiva qualificazione del ridetto termine) individuare (come anche, a più comprensivo fine, nel caso in esame) la corretta interpretazione dell’art. 185, comma 15, relativamente alla fase procedimentale che è preordinato a disciplinare.
A fronte di ciò – e stanti, allora: a) l’obiettiva incertezza della questione, testimoniata e rimarcata dalla (necessità della) disposta sospensione; b) la rilevanza della stessa, in quanto decisiva, nei sensi anticipati, ai fini della controversia – il Collegio ritiene doveroso sottoporla, per ogni valutazione, al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., rinviando all’uopo, per la trattazione, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023“.