Il caso

Querelle scuolabus, il Comune di Sanremo ha sbagliato tutto

Severa condanna del Tar Liguria sul caso scoppiato a inizio anno scolastico. Affidamento diretto a Riviera Trasporti illegittimo. Alla ditta Fratarcangeli Cocco 15 mila euro di risarcimento danni

Uno scuolabus

Sanremo. Errore di fatto, difetto di istruttoria e violazione del principio di buona fede. Per il Tar Liguria, il Comune di Sanremo – nelle persone dell’assessore competente Costanza Pireri e dei dirigenti che ne hanno affiancato l’operato -, ha sbagliato tutto o quasi quando, a inizio anno scolastico 2022/2023, è arrivato a chiedere la revoca dell’affidamento del servizio scuolabus aggiudicato alla ditta Fratarcangeli Cocco sas di Frosinone, disponendo, poi, un secondo affidamento diretto a Riviera Trasporti spa, con l’obiettivo di garantire in tempi rapidi il servizio agli studenti.

A sancirlo è la sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che si è pronunciata oggi sul ricorso presentato a settembre dalla Turismo Fratarcangeli Cocco, contro Palazzo Bellevue e nei confronti di Rt e Regione Liguria che aveva bandito la gara d’appalto in qualità di stazione unica.

Stando a quanto messo nero su bianco dai giudici amministrativi (a presiedere il collegio giudicante il magistrato Giuseppe Caruso), l’operato del municipio matuziano è da stigmatizzare per vari motivi. A partire dalla quantificazione dei chilometri posti a base di gara, comunicati dall’ente locale alla Regione. “L’effetto diretto degli atti dello stesso Comune che ha stabilito in 150.000 chilometri annui di percorrenza, sicché la SUAR (stazione unica appaltante regionale) ha correttamente posto alla base della gara tale dato ed ha aggiudicato il Lotto 1 e stipulato il relativo Accordo quadro – si legge nella sentenza del Tar -, ha comportato che la dichiarazione della ricorrente di non poter eseguire il ridotto servizio previsto dal Comune, non costituisce inadempimento, ma evidenzia piuttosto il comportamento illegittimo del Comune che, da un lato, ha stabilito i parametri per la stipula dell’Accordo quadro e, dall’altro, ne ha stravolto le condizioni imponendo l’affidamento di un servizio per 41.000 Km annui a fronte dei 150.000 previsti“.

Infatti, “lo stesso Comune era perfettamente consapevole della non remuneratività dell’aggiudicazione del servizio proposto, tanto che, quando ha affidato in via diretta il servizio alla controinteressata Riviera Trasporti, ha applicato una remunerazione di euro 446.432,55, quasi tre volte superiore al compenso proposto alla ricorrente e allineato con le condizioni proposte dalla ricorrente medesima in relazione all’Accordo quadro (euro 486.000 fino a 150.000 Km). Ne consegue, pertanto, che la determina impugnata numero 3771 è illegittima per errore di fatto, per difetto di istruttoria e per violazione del principio di buona fede”.

Con il secondo motivo d’appello proposto dalla Fratarcangeli Cocco, difesa dall’avvocato Aldo Cecila di Alatri, la ricorrente lamentava l’illegittimità della determina numero 3779/2022 con cui era stato disposto l’affidamento diretto a favore della controinteressata Riviera Trasporti. Per il Tar Liguria: “Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici atteso che la società Riviera trasporti era posizionata al secondo posto della graduatoria prevista dall’Accordo quadro e, pertanto, il Comune altro avrebbe dovuto scorrere la graduatoria ed affidare il servizio a tale soggetto e non affidare direttamente il servizio alla controinteressata in difetto di tutti i presupposti previsti dall’art. 63 citato, riconoscendo un compenso triplo rispetto a quello proposto alla ricorrente”.

In conclusione. Il Tar Liguria ha condannato il Comune di Sanremo a risarcire il danno per equivalente alla ricorrente quantificato nella somma di 15.664 euro, di cui 4 mila sono stati riconosciuti per cosiddetto “danno curriculare”, poiché “appare evidente che lo svolgimento del servizio in questione avrebbe rappresentato una referenza degna di nota, valutabile in future selezioni pubbliche”. Infine al pagamento delle spese di lite liquidate in 6 mila euro, più accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

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