Ventimiglia, colpo di scena: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Gaetano Scullino

26 aprile 2023 | 22:13
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Ventimiglia, colpo di scena: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Gaetano Scullino

«Non è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista»

Ventimiglia. «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa».
E’ arrivato in serata il verdetto del Consiglio di Stato. Dopo ore di camera di consiglio, la corte di magistrati, presieduta da Dario Simeoli, ha accolto il ricorso presentato dall’ex sindaco Gaetano Scullino che si era visto ricusare tutte e tre le liste che sostengono la sua candidatura.

Due gli elementi fondanti del ricorso, entrambi giudicati positivamente dai magistrati. Una sentenza, quella odierna, destinata a fare storia. Nonostante la sentenza del Tar Ligure avesse avallato il respingimento della candidatura di Scullino già sentenziato dalla sottocommissione elettorale di Ventimiglia, l’ex sindaco non si è mai arreso e ha portato il ricorso davanti al Consiglio di Stato, che gli ha dato piena ragione.

«La possibilità per gli avvocati che si dichiarano disponibili di poter autenticare le firme in aggiunta ad una serie di pubblici ufficiali che già potevano esercitare questa funzione è stata prevista dall’ordinamento per ampliare il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le autenticazioni richieste dai procedimenti elettorali favorendo la possibilità per tutti coloro che volessero esercitare i diritti di elettorato passivo di reperire un pubblico ufficiale che consenta di effettuare le autenticazioni che debbono avvenire entro un arco di tempo limitato – si legge nella sentenza -. Dal momento che la possibilità per l’avvocato di procedere all’autenticazione delle firme dipende esclusivamente dalla sua volontà, la forma attraverso cui tale disponibilità deve essere manifestata è assolutamente libera dal momento che non è richiesta alcuna forma di autorizzazione. Pertanto la circostanza che l’avvocato Cotta abbia fatto presente verbalmente tale disponibilità il 14 marzo 2023, come risulta dalla mail mandata successivamente all’Ordine degli avvocati di Imperia in data 15 aprile 2023, non inficia in alcun modo la validità delle firme raccolte».

E ancora. «La norma prevede, però, anche la pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine di appartenenza dell’avvocato di tale intervenuta possibilità di avvalersi dell’avvocato in questione per le autenticazioni delle firme in materia elettorale. Ma tale pubblicazione non ha valore costitutivo come affermato nella sentenza ma ha efficacia meramente notiziale, come sostenuto dagli appellanti, perché lo scopo di tale pubblicazione è far conoscere a tutti della possibilità di avvalersi dell’avvocato il cui nome viene pubblicato per le autenticazioni richieste dalla legge. Non appare coerente con la ratio legis sostenere che un soggetto come l’ordine degli avvocati, che non ha nessuna possibilità di influire sulla decisione di un suo iscritto di rendersi disponibile all’autenticazione delle firme, possa influire su tale disponibilità non pubblicando la notizia sul sito Intenet».

«Nel caso di specie la mancata pubblicazione è dipesa da un disguido con il Consiglio dell’Ordine che non ha preso atto della manifestazione di volontà del suo iscritto provvedendo alla pubblicazione. In conclusione l’avvocato Cotta era legittimato a raccogliere le firme in base alla sua mera disponibilità in tal senso, non pregiudicata dalla mancata comunicazione erga omnes di questa possibilità attraverso il sito Internet del suo ordine professionale. Pertanto non è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista».

Le spese di lite sono state compensate in entrambi i gradi di giudizio vista la «particolarità della vicenda».