Ristrutturazione centro per l’impiego, Regione revoca appalto alla Edilcantieri. Bocciata operazione “self cleaning”
Per il Tar Liguria: “Il cambio in corsa del rappresentante legale colpito da misure cautelari ha effetto soltanto pro futuro”
Sanremo. Si chiude con la revoca dei lavori di ristrutturazione del centro per l’impiego di via Martiri, aggiudicati alla Edilcantieri costruzioni srl di Imperia finita sotto inchiesta lo scorso 30 maggio (quando con l’accusa di corruzione e frode era stato arrestato il rappresentante legale Vincenzo Speranza), e l’affidamento dello stesso appalto alla seconda classificata in graduatoria, la Edilferasrl di Sanremo, la vertenza aperta aperta da mesi di fronte al Tar Liguria per l’attribuzione della commessa pubblica del valore di circa 400 mila euro.
Questa mattina il tribunale amministrativo regionale ha confermato le ragioni sollevate con ricorso dalla Edilfera – difesa dagli avvocati Simone Massacanò di Genova e Alessandro Gallese di Sanremo – e in larga parte già riconosciute a ottobre, quando il Tar aveva sospeso la gara contesa, riconoscendo che il nuovo procuratore speciale della Edilcantieri costruzioni srl, Luca Speranza, aveva omesso consapevolmente di dichiarare i carichi pendenti dell’ex rappresentante legale, nonché suo padre, Vincenzo, per non rischiare conseguenze negative sull’esito dell’appalto.
Per i giudizi amministrativi che oggi hanno dichiarato il cessare della materia del contendere, essendo intervenuta lo scorso 13 gennaio la revoca dell’aggiudicazione dei lavori da parte di Regione Liguria, e la conseguenze riattribuzione della commessa alla seconda classificata Edilfera, “giova premettere come la circostanza che il signor Vincenzo Speranza, amministratore unico e legale rappresentante della Edilcantieri costruzioni srl, sia stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere sia obiettivamente vera (cfr. la dichiarazione del pm presso il Tribunale di Imperia). Altrettanto incontestabile è che il procuratore speciale Luca Speranza abbia dichiarato l’assenza di gravi illeciti professionali in capo all’operatore.
Orbene, relativamente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d’appalto, un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore, in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica, costituisce senz’altro – in astratto – elemento rilevante al fine di valutarne l’affidabilità per gravi illeciti professionali…
…L’ammissione di Edilcantieri costruzioni srl alla procedura e, addirittura, l’aggiudicazione disposta in suo favore erano – quantomeno – affette da difetto di istruttoria circa il ricorrere delle cause di esclusione, posto che, per un verso, la pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore è stata intenzionalmente celata dal procuratore speciale alla stazione appaltante; per altro verso, una volta che l’amministrazione sia comunque venuta aliunde a conoscenza della pendenza del procedimento penale, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso “in qualunque momento della procedura”.
Né rileva l’intervenuta donazione di tutte le quote sociali dal signor Vincenzo Speranza al signor Luca Speranza, a rogito del 22.12.2022: difatti, per costante giurisprudenza, in ordine all’effetto escludente dalle procedure di gara per gli operatori economici che versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, le misure c.d. di self cleaning hanno effetto soltanto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive rispetto all’adozione delle misure stesse”.