Fuochi al Porto Vecchio, l’ordinanza della guardia costiera

4 febbraio 2023 | 10:40
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Fuochi al Porto Vecchio, l’ordinanza della guardia costiera

Divieti e sanzioni

Sanremo. Fuochi artificiali al Porto Vecchio lunedì sera in concomitanza con la sfilata dei big del Festival sul green carpet. Ecco tutte le disposizioni della capitaneria di porto di Sanremo in previsione dell’evento.

O R D I N A:

Articolo 1 

Interdizione dell’area di accensione dei fuochi 

  1. Dalle ore 12.00 del giorno 06.01.2023 sino alle ore 01.00 del giorno 07.01.2023,  sono vietati l’accesso, il transito e la sosta di persone, veicoli e di ogni altro mezzo in  genere, nella zona a terra avente un raggio non inferiore a metri 150 (centocinquanta) dagli estremi dell’area di sparo, come meglio indicata nell’allegato stralcio planimetrico,  parte integrante del presente provvedimento. 

Nei confronti dei contravventori, ove non si figuri ipotesi di reato, si procederà alla rimozione forzata delle autovetture eventualmente presenti e non autorizzate oltre  all’accertamento delle relative responsabilità per ogni danno che possa derivare a  persone e/o cose. 

L’area oggetto di interdizione dovrà essere completamente sgombra e a tal fine le unità  navali, nonché i materiali infiammabili eventualmente presenti e depositati sui tratti di  banchina ricadenti nell’area suddetta dovranno essere spostate/rimossi a cura dei  proprietari entro le ore 12:00 del giorno 06/01/2023. 

  1. Dalle ore 12.00 del giorno 06.02.2023 sino alle ore 08.00 del giorno 07.02.2023,il tratto della Banchina CORRADI destinato alle unità in transito al di fuori dell’area  oggetto d’interdizione, nonché porzione della banchina BULDRINI sono riservate esclusivamente all’ormeggio dei motopesca normalmente in sosta presso la banchina  BONGIOVANNI e nel tratto di banchina CORRADI interdetta. 
  2. Dalle ore 17.30 del giorno 06.02.2023 sino al termine dello spettacolo pirotecnicosono vietati altresì, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità Marittima, il transito, la  sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio di unità di qualsiasi tipo e stazza ed ogni altra attività in  genere nello specchio acqueo interdetto e ricompreso nell’area di cui all’allegato stralcio ovvero il tratto di mare compreso nella circonferenza avente raggio pari a metri 150  (centocinquanta) dagli estremi dell’area di sparo. 

Le unità che avessero necessità improrogabile di attraversare detta zona devono  contattare con sufficiente anticipo l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo sul canale  (CH) 16 VHF o via telefono al numero 0184/505531, rispettando le indicazioni che, se  del caso, verranno impartite dai mezzi della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine  presenti in area ed a vigilanza dello specchio acqueo.

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Ordinanza – fuochi FESTIVAL 06.02.2023 

Articolo 2 

Prescrizioni 

  1. Nella zona di sicurezza:  

– non è consentito l’accesso o la sosta del pubblico. Essa deve essere tenuta sgombra  da materiali infiammabili; 

– gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere  abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere  sufficientemente distanti per non subire danni.  

  1. È fatto obbligo all’organizzatore di provvedere al posizionamento di apposite transenne  al fine di impedire l’accesso all’area interdetta da parte del personale non autorizzato e a  tal fine collocare apposita ed idonea cartellonistica di avviso, esponendo altresì la  presente Ordinanza in luogo visibile al pubblico nei pressi dell’area oggetto della  manifestazione. Allo scopo di assicurare lo svolgimento in piena sicurezza delle  operazioni e di tutelare la pubblica incolumità, l’organizzatore è tenuto a garantire la  costante vigilanza dell’area di cui al rende noto
  2. Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di cui all’Autorizzazione numero 02 del  04.02.2023 di questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

In caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di sicurezza, tutela della pubblica  incolumità e salvaguardia ambientale, prioritarie esigenze di servizio della Pubblica  Amministrazione o grave inosservanza delle norme vigenti, è fatto obbligo all’ente  organizzatore di sospendere la manifestazione. 

Articolo 3  

Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione 

È fatto obbligo a tutte le unità in transito, sosta o navigazione in prossimità della zona di  mare interdetta, indicata al precedente articolo 1 e nel periodo temporale dalle ore 17.30 del giorno 06.02.2023 e sino alla mezz’ora successiva alla conclusione dello spettacolo  pirotecnico (e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica delle aree): 

  1. a) di non intralciare, in qualsiasi modo, lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo  pirotecnico avendo cura di procedere con estrema cautela ed alla minima velocità  consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di  vedetta in modo da prestare particolare attenzione alla navigazione; 
  2. b) di valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia  marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della  navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale; 
  3. c) rispettare i prescritti segnalamenti e le eventuali disposizioni del personale di vigilanza e  mantenere – se del caso – una maggiore e più idonea distanza di sicurezza in  considerazione delle condizioni meteomarine in atto. 

Nel periodo temporale di cui al precedente paragrafo, l’accesso e l’uscita di unità navali dal  porto si Sanremo possono essere consentiti, per eccezionali motivi di necessità e di  urgenza, solo previa espressa autorizzazione da richiedere, via radio VHF (canale 16) o  via telefono (0184/505531), alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di  Sanremo, rispettando scrupolosamente le eventuali disposizioni a tal fine impartite.

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Ordinanza – fuochi FESTIVAL 06.02.2023 

Articolo 4 

Disposizioni aggiuntive 

Dalle 08:00 del giorno 05.02.2023 fino al termine dello spettacolo pirotecnico – opportunamente transennate a cura degli organizzatori – sono interdette al transito, fermata  e sosta pedonale e veicolare, le aree portuali 1 e 2 indicate nella planimetria in allegato 2. (  antistante Santa Tecla e antistante monumento ANMI in piazzale Vesco) 

Articolo 5  

Deroghe 

Non sono soggetti ai divieti di cui ai precedenti articoli, in ragione del proprio ufficio: 

le unità ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi e/o all’ente organizzatore, per i fini strettamente connessi allo svolgimento della  manifestazione; 

le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e degli altri soggetti pubblici  che, per legge, sono tenuti ad espletare attività di servizio. 

Articolo 6 

Sanzioni 

I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che  il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161 e 1231 del Codice  della Navigazione e degli articoli 53 – 57 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da  diporto) per le violazioni in mare, mentre per le violazioni a terra in ambito portuale, ai sensi  del Nuovo Codice della strada ovvero ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della  Navigazione procedendo alla rimozione forzata degli autoveicoli non autorizzati, fermo  restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.