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Condannata per furto a Imperia, Cassazione annulla sentenza per entrata in vigore della Cartabia

25 gennaio 2023 | 13:33
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Condannata per furto a Imperia, Cassazione annulla sentenza per entrata in vigore della Cartabia

La parte offesa aveva infatti ritirato la querela dopo essere stata risarcita

Imperia. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato «senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela»: lo si legge nella sentenza emessa nei giorni scorsi dalla suprema Corta in merito al ricorso presentato da una donna di 64 anni, condannata in primo e secondo grado per un furto commesso a Imperia il 25 gennaio 2018, quando, distraendo la commessa di una farmacia, si era impossessata di un tubetto di crema del valore di 40 euro.

Nell’impugnare la sentenza della Corte di Appello del 24 febbraio 2022 (che confermava quella emessa in primo grado a Imperia il 23 settembre 2021), l’avvocato della donna ha reso noto che la titolare della farmacia, quale persona offesa, aveva rimesso la querela dopo esser stata risarcita del danno subito.

«Si deve preliminarmente osservare che, in data 30 dicembre 2022, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Di tale modifica normativa, favorevole per l’imputata, deve tenersi conto nel presente procedimento», scrivono i giudici della Cassazione, citando la cosiddetta Riforma Cartabia, introdotta con l’obiettivo di ridurre il numero di procedimenti e migliorare l’efficienza della giustizia, così come richiesto dal Pnrr.

Con la Cartabia, i reati di furto, furto aggravato, truffa, frode informatica, appropriazione indebita, violazione di domicilio, lesioni lievi, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, lesioni personali dolose, molestie, violenza privata, danneggiamento, sequestro di persona non aggravato non sono più perseguibili d’ufficio ma solo su querela di parte. Quindi, se le vittime non sporgono denuncia, non ci sarà nessun procedimento penale. Inoltre, per i reati considerati più «tenui» (esclusi quelli che riguardano la violenza sulle donne, il traffico di stupefacenti o reati contro la pubblica amministrazione) si potrà procedere all’archiviazione.

I giudici romani, nell’analizzare il ricorso della 64enne, hanno dunque dovuto tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge: «Ed infatti – scrive la Corte – In caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen. va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce ad un tempo condizione di procedibilità e di punibilità. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità “che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto”».

E ancora: «Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso, la persona offesa ha rimesso la querela, che aveva sporto ritualmente, con dichiarazione resa all’udienza del 10 marzo 2021. La remissione non è stata ricusata e può ritenersi tacitamente accettata atteso che è conseguenza di una attività risarcitoria della quale la sentenza dà atto. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui “la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto”» (Sez.

Dunque, «Poiché il reato, oggi procedibile a querela, si è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio».