Sanremo, i cantieri Piras mandano all’aria il restyling del Porto Vecchio
Annullati tutti gli atti. Il progetto più importante dell’amministrazione Biancheri al tramonto
Sanremo. Tutto da rifare o nella peggiore delle ipotesi da buttare. Il Tar della Liguria, definitivamente pronunciandosi, ha annullato oggi tutti i provvedimenti impugnati relativi al progetto di riqualificazione straordinaria del Porto Vecchio di Sanremo. A scatenare l’inferno sull’opera di pubblica utilità più importante messa in cantiere dall’amministrazione Biancheri è il ricorso presentato dalla Porto di San Francesco srl (Cantiere Navale Riviera dell’imprenditore Roberto Piras), tutelata dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone dello studio Anselmi associati di Genova.
«Abbiamo ottenuto una sentenza storica, – spiega a Riviera24 l’avvocato Daniela Anselmi -. Nell’attesa di leggere le motivazioni che saranno depositate nel giro dei prossimi 15 giorni, possiamo dire che il Tar Liguria ha annullato gli atti del Comune, criticando la procedura avviata. Non sappiamo se l’annullamento sia dovuto a vizi legati al primo provvedimento di valutazione delle proposte assunto dall’ente locale o se il Tar abbia riscontrato vizi a cascata anche su tutti gli atti successivi al primo di scelta del progetto. Sta di fatto che il risultato non cambia. L’esito è chiaro con la condanna del Comune e della Porto di Sanremo (soggetto promotore) al risarcimento delle spese legali nei confronti del nostro assistito, determinate in 10 mila euro».
«Leggeremo le motivazioni non appena saranno rese note. Stiamo ancora valutando il provvedimento del Tar con i nostri legali», – il commento a caldo del sindaco Alberto Biancheri -.
L’operazione Porto Vecchio era stata acquisita di recente dal fondo di investimento Reuben Brothers, proprietaria di Portosole Cnis, dalle mani dell’imprenditore dell’energia Walter Lagorio che l’aveva promossa più di tre anni fa. Ora quel progetto, giudicato di pubblico interesse con delibera della giunta comunale del novembre 2019, rischia di rimanere solo su carta e modellini. Bisognerà attendere le motivazioni della prima sezione del Tar Liguria per comprendere appieno la portata del dispositivo pronunciato in queste ore dal presidente GiuseppeCaruso (giudice estensore Liliana Felleti), anche se i passaggi già esplicitati lasciano adito a pochi dubbi. Il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto del valore di concessione superiore ai 600 milioni di euro si sarebbe dovuto chiudere il 30 gennaio 2023. La Porto di San Francesco che si è vista accogliere il ricorso, era tra le realtà della nautica locale che avevano proposto un progetto di riqualificazione alternativo alla Porto di Sanremo srl. Oltre a quello della società di Roberto Piras, nelle ultime settimane si era inserito nella vicenda il ricorso dell’immobiliare Giacofim del gruppo Cozzi Parodi.
Prime reazioni. Il consigliere di minoranza Andrea Artioli (Liguria Popolare) ha presentato un’interpellanza urgente all’indirizzo dell’amministrazione Biancheri. Del caso si parlerà nel corso del prossimo question time in consiglio comunale.
La sentenza. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui quattro ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie l’impugnativa e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati, ai sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni. Condanna il Comune di Sanremo e Porto di Sanremo s.r.l., in ragione di metà per ciascuna delle due parti ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Porto San Francesco s.r.l., liquidandole forfettariamente nell’importo di € 10.000,00 (diecimila//00), oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati. Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa”.
Per l’annullamento. “A – per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della deliberazione della Giunta comunale di Sanremo n. 9 del 15.1.2019, avente ad oggetto “Valutazione proposte di P.P.P. opera pubblica ex art. 183, c. 15, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per riqualificazione del Porto Vecchio”;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse la relazione istruttoria del R.U.P. in data 15.1.2019 e la nota del Comune di avvio del procedimento in data 20.12.2018;
nonché per il risarcimento dei danni;
B – per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
– della nota del Comune di Sanremo del 27.5.2019;
C – per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
– della deliberazione della Giunta comunale di Sanremo n. 258 dell’11.11.2019, recante la dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse della nuova proposta di Porto di Sanremo s.r.l. per la riqualificazione dell’area del “Porto Vecchio”, adeguata alle richieste formulate dall’Amministrazione comunale, nonché dell’allegata relazione istruttoria del R.U.P. in data 11.11.2019;
– della deliberazione del Consiglio comunale di Sanremo n. 87 del 21.11.2019, recante la variazione del piano delle opere pubbliche 2019-2021 con inserimento della proposta di project financing di Porto di Sanremo s.r.l.;
D – per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti:
– della deliberazione della Giunta comunale di Sanremo n. 35 del 21.2.2020, avente ad oggetto l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022, con l’Allegato I e le relative schede, nella parte in cui hanno ricompreso nel programma triennale la proposta di project financing avanzata da Porto di Sanremo s.r.l.;
E – per quanto riguarda il quarto ricorso per motivi aggiunti:
– della determina a contrattare n. 3066 del 12.8.2022 e del bando di gara pubblicato il 23.8.2022, avente ad oggetto l’affidamento in concessione, tramite project financing, dell’intervento di riqualificazione dell’area del “Porto Vecchio”, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e con diritto di prelazione in favore del promotore, nonché dei relativi allegati (disciplinare, PEF, relazione al PEF, quadro economico, documento di analisi costi-benefici, bozza di convenzione);
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse le deliberazioni della Giunta comunale n. 106 del 10.5.2021 e n. 111 del 1°.6.2022″.