Gestore unico provinciale, al Tar nuova affermazione per Rivieracqua

13 dicembre 2022 | 10:06
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Gestore unico provinciale, al Tar nuova affermazione per Rivieracqua

Respinto il ricorso della società Ireti Spa che chiedeva la prosecuzione delle concessioni per i comuni di Camporossso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano e Vallebona

Imperia. Nuova affermazione al Tar Liguria per il gestore unico provinciale del servizio idrico integrato Rivieracqua. Nei giorni scorsi la seconda sezione del tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato da Ireti Spa, società subentrata per incorporazione a Acquedotto di Savona s.p.a. e alla S.A.D.A., che vantava la gestione delle reti idriche nei comuni di Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Perinaldo, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, e parte dei territori di Ventimiglia e Bordighera.

Il ricorso di Ireti mirava all’affermazione della sentenza, sempre del Tar Liguria, risalente al 13 maggio 2014, confermata successivamente dal Consiglio di Stato, con cui i giudici avevano accolto le ragioni dell’ente privato. Ragioni che però erano state rimesse in discussione dall’arrivo del commissario ad acta della Provincia per le questioni relative al servizio idrico integrato Gaia Checcucci, inflessibile nel portare avanti il processo di incorporazione in Rivieracqua delle gestioni cessate, sia pubbliche che private.

In sostanza Ireti Spa chiedeva al Tar che venisse accertato il diritto alla prosecuzione della gestione degli acquedotti dei comuni del comprensorio intemelio fino alla naturale scadenza delle concessioni, fissate a seconda dei casi tra il 2023 e il 2039.

La sentenza. “Deve preliminarmente darsi atto dell’improcedibilità del ricorso relativamente ai Comuni di Dolceacqua e Seborga atteso che con pec dello 19 settembre 2022 Ireti ha preannunciato che acconsentirà al subentro nelle gestioni di Dolceacqua e Seborga. La materia del contendere è costituita dalla interpretazione della sentenza Tar Liguria del 13 maggio 2014 che ha statuito la salvezza delle concessioni che la ricorrente, od i soggetti suoi danti causa, stipulò prima del 1 ottobre del 2003 con i comuni di Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano e Vallebona; per il resto i ricorsi vanno disattesi, assorbite le ulteriori censure.

Il dispositivo della sentenza è stato espresso nei seguenti termini: Accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, e per l’effetto accerta il diritto dell’interessata alla conservazione delle gestioni in essere a Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano e Vallebona sino al termine previsto dall’art. 34 comma 15 del d.l. 18.10.2012, n. 179.

Quanto alla concreta determinazione del termine finale indicato in dispositivo la sentenza ha statuito la ricorrente ha titolo a proseguire nella gestione del servizio idrico integrato per i comuni sopra indicati, sino alla data 31 dicembre 2020, giorno in cui le concessioni scadranno senza possibilità di ulteriori proroghe non derivanti da atti legislativi. La sentenza è esplicita nell’individuare il termine finale di salvezza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2020.

La ricorrente ritiene che il dispositivo della sentenza si riferisca al termine di scadenza naturale di ciascuna concessione in essere. Tale conclusione non può essere condivisa sia perché tale interpretazione introduce un contrasto tra dispositivo e motivazione sia in quanto contrastante con lo stesso tenore letterale del dispositivo della sentenza”.