Ecco il nuovo regolamento del mercatino di antiquariato “Diano Colleziona” di Diano Marina
il testo con le nuove regole approvate in consiglio comunale per il mercatino dell’antiquariato di Diano Marina
Diano Marina. Durante l’ultimo consiglio comunale di Diano Marina è stato approvato il regolamento per la manifestazione “Diano Colleziona” ovvero il mercatino di antiquariato e collezionismo che periodicamente si svolge in città.
Ecco quindi le norme approvate in consiglio che regolamentano questo evento:
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della manifestazione avente come fine l’attività di vendita di piccolo antiquariato e del collezionismo che viene
denominata “DIANO COLLEZIONA”.
2. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 02/01/2007 n. 1 “Testo unico in materia di commercio” e ss.mm.;
3. Nell’ambito del mercatino è ammessa l’esposizione, lo scambio e la vendita di:
a) cose vecchie, usate;
b) articoli di modernariato e collezionismo;
c) prodotti di antiquariato
4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
– economicità: i mercatini degli hobbisti e creatori delle opere dell’ingegno, che si caratterizzano per il modesto prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un’offerta alternativa di determinati beni per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
– animazione e valorizzazione del territorio: i mercatini rappresentano un’occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione del centro cittadino e costituiscono un importante sostegno alle attività commerciali e dei pubblici esercizi insediati stabilmente negli ambiti in cui si svolgono.
ARTICOLO 2 – LUOGO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
1. La manifestazione ha cadenza mensile e si tiene la prima domenica di ogni mese
nelle seguenti vie:
a) Piazza Martiri della Libertà/Corso Roma;
b) in caso di svolgimento di altre manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione
in Piazza Martiri della Libertà/Corso Roma: Via Petrarca o altra area idonea per lo svolgimento del mercatino.
2. L’eventuale ampliamento e/o trasferimento dell’area destinata al mercatino, possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le competenti Associazioni di Categoria.
3. Ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 è stabilito, con apposita ordinanza del Sindaco:
a. l’orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all’area mercatale;
b. l’orario entro il quale deve essere occupato/liberato il posteggio;
c. l’orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle
merci;
d. l’orario di svolgimento della manifestazione.
4. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare e/o rinviare la giornata di svolgimento del mercatino o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.
ARTICOLO 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione “Diano Colleziona” i seguenti soggetti:
a) gli hobbisti, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettera k-quater) della L.R. n. 1/2007: le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall’esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell’abbigliamento;
b) i creatori delle opere dell’ingegno e artistiche, come definiti dall’art. 27, comma 1, lettera k-sexies) della L.R. n. 1/2007: le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti e le opere di cui all’art. 27, comma 1, lettera kquinquies della L.R. n. 1/2007. 1
ARTICOLO 4 – REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
1. Per partecipare alla manifestazione i soggetti devono possedere:
a) i requisiti di onorabilità cui all’articolo 122 della L.R. n. 1/2007;
b) il tesserino identificativo, rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta; il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali gli operatori non professionali, per poter esercitare l’attività, devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile.
ARTICOLO 5 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
1. L’assegnazione degli spazi avviene in modo da garantire il criterio di rotazione mediante sorteggio, ad ogni edizione mensile, senza riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, ferma restando la priorità alla partecipazione di eventuali hobbisti esclusi nella precedente edizione a causa dell’esaurimento dei posteggi disponibili.
2. Le domande di ammissione al mercatino devono pervenire entro il 30 Novembre dell’anno precedente a quello in cui si intende partecipare.
3. Entro il 15 Dicembre di ciascun anno il Responsabile del Servizio Commercio predispone l’elenco delle domande pervenute ed accolta, redatta in ordine di presentazione delle istanze.
ARTICOLO 6 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI
1. Il Comune può affidare a soggetti esterni e/o ad Associazioni senza finalità di lucro la gestione della manifestazione e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all’incremento ed alla qualificazione della manifestazione.
2. Il soggetto gestore deve presentare il progetto del mercatino il quale deve contenere:
a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore;
b) luogo di svolgimento;
c) planimetria con layout che garantisca sia i requisiti di accesso all’area e la circolazione dei mezzi di emergenza secondo le vigenti disposizioni in materia che quelli igienico-sanitari per assicurare l’idoneo distanziamento tra i banchi;
d) periodicità;
e) giorni ed orari;
f) caratteristiche peculiari del mercatino (es: tipologia dei beni ammessi);
g) numero e dimensione dei posteggi previsti;
h) modalità per la rotazione nella partecipazione degli hobbisti.
3. A seguito accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino degli hobbisti è affidata al soggetto proponente mediante rilascio della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.
4. Il soggetto organizzatore:
a) è da intendersi incaricato di pubblico servizio;
b) rappresenta il referente unico per l’amministrazione comunale per l’organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
c) provvede all’organizzazione dei mercatini e all’assegnazione dei posteggi avendo cura di ammettere soltanto i possessori di tesserino identificativo;
d) provvede con proprio personale alla vidimazione del tesserino, agendo in tal senso quale incaricato di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Locale;
e) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio e sulla pubblicità dei prezzi;
f) provvede al pagamento all’Amministrazione Comunale di quanto dovuto in relazione alla concessione del suolo pubblico ed ogni altra onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
g) invia al Comune, nei giorni successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino, l’elenco degli hobbisti partecipanti.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI
1. Agli operatori ammessi a partecipare è consentito:
a) l’utilizzo di apparecchi sonori e musicali solo se facenti parte dei prodotti esposti;
b) l’utilizzo di ombrelloni e di impianti di illuminazione autonomi.
2. Gli operatori ammessi a partecipare devono:
a) accertarsi della vidimazione del tesserino;
b) esibire la merce per un valore complessivo non superiore ad € 1.000,00 (mille/00);
c) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello;
d) essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone;
e) esibire agli organi addetti al controllo, il tesserino di hobbista;
f) vendere esclusivamente la merce indicata nell’art. 1 del presente regolamento;
g) occupare esclusivamente lo spazio assegnato;
h) mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un’accurata pulizia dello stesso al termine dell’occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata;
i) evitare di richiamare l’attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant’altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
j) evitare qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti;
k) agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
l) agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell’orario prestabilito;
m)pagare gli oneri dovuti per l’occupazione del suolo pubblico o del contributo per le attività di ricezione, sistemazione, assistenza agli hobbisti ed iniziative di valorizzazione della manifestazione svolte dal soggetto gestore.
ARTICOLO 8 – SANZIONI
1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689 e dalla L.R. 02/12/1982, n. 45, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite come segue:
– con sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi nella misura stabilita dal presente Regolamento nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dall’art. 143 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (da € 250,00 a € 1.500,00) e dall’art. 144 della Legge Regionale n. 1/2007 (da € 500,00 a € 3.000,00);
– con sanzioni amministrative di tipo accessorio quale l’interdizione, dal momento dell’accertamento, alla partecipazione a tutte le fiere e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale come stabilito dall’art. 143 comma 3-septies della Legge Regionale n. 1/2007;
– con sanzione amministrativa pecuniaria nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dall’art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (da € 25,00 a € 500,00), dall’art. 16 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689 e dall’art. 5 della L.R. 02/12/1982, n. 45.
3. Sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 143 comma 3 della L.R. n. 1/2007, ossia con il pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00, le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
– art, 7 comma 2 lett. a): accertarsi della vidimazione del tesserino;
– art. 7 comma 2 lett. b): esibire la merce per un valore complessivo non superiore ad € 1.000,00;
– art. 7 comma 2 lett. d): essere presenti per tutta la durata della manifestazione e non possono essere sostituiti, se non temporaneamente, da altre persone;
– art. 7 comma 2 lett. e): esibire agli organi addetti al controllo il tesserino
4. La mancata esposizione dei prezzi con modalità idonee allo scopo (art. 7 comma 2 lett. c) costituisce violazione dell’art. 114 della L.R. n. 1/2007, ed è punita con la sanzione prevista dall’art. 144 della L.R. n. 1/2007 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.
5. Sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
a) vendere esclusivamente la merce indicata nell’art. 1 del presente regolamento (art. 7 comma 2 lett. f);
b) occupare esclusivamente lo spazio assegnato (art. 7 comma 2 lett. g);
c) mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un’accurata pulizia dello stesso al termine dell’occupazione, con smaltimento dei rifiuti secondo i criteri della raccolta differenziata (art. 7 comma 2 lett. h);
d) evitare di richiamare l’attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant’altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino (art. 7 comma 2 lett. i);
e) evitare qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti (art. 7 comma 2 lett. j);
f) agevolare sempre il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (art. 7 comma 2 lett. k);
g) agevolare il transito nel caso in cui uno degli operatori eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell’orario prestabilito (art. 7 comma 2 lett. l);
h) pagare gli oneri dovuti per l’occupazione del suolo pubblico (art. 7 comma 2 lett. m).
ARTICOLO 9 – NORME FINALI E DI RINVIO
1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore allo scadere del suddetto termine.
2. Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l’entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse.
3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente Regolamentazione della manifestazione, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/09/2012 e successivi atti deliberativi di modifica ed integrazioni.