Baia Verde, nuovo scontro Comune-fallimento. Altro ostacolo sulla via del recupero

7 dicembre 2022 | 09:43
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Baia Verde, nuovo scontro Comune-fallimento. Altro ostacolo sulla via del recupero

La curatela fallimentare Fin.Im. annuncia nuovi contenziosi contro Agenzia del Demanio, ministeri e Comune per accertare la proprietà delle opere realizzate dall’ex soggetto promotore

Ospedaletti. Non si ferma la scia di carte bollate che attraversa da quasi un ventennio a questa parte la tortuosa storia dell’incompiuto porto Marina di Baia Verde. Dopo la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite di metà novembre che ha confermato la non acquisizione al patrimonio dello Stato delle opere realizzate dall’ex soggetto promotore del progetto naufragato, Fin.Im. srl (in liquidazione), la curatela fallimentare è tornata a scrivere nei giorni scorsi al Comune anticipando una nuova battaglia legale contro Agenzia del Demanio, ministeri e municipio stesso.

La causa annunciata è finalizzata all’accertamento della proprietà delle opere a mare (della diga foranea in primis), di cui l’amministrazione Cimiotti si è detta pronta a disporre per portare in consiglio comunale, entro la fine dell’anno, la delibera sulla pubblica utilità relativa al progetto di finanza ad iniziativa privata presentato dalla Nuovo porto di Ospedaletti srl. Il nuovo possibile ostacolo giudiziario sulla via del recupero – dopo che le altre cause sono state definite tutte a favore dell’ente locale – ha portato la giunta comunale a conferire un altro incarico allo studio Boeri-Lo Presi di Sanremo e Mauceri di Genova, che da tempo seguono per la parte pubblica l’annosa vicenda.

“L’utilità delle opere era stata correttamente scrutinata (dalla commissione istituita presso la capitaneria di porto di Imperia) sulla base delle oggettive circostanze di fatto, e non avrebbe potuto essere fatta dipendere dalla natura pubblica dell’iniziativa del piano di recupero e di riqualificazione, non essendovi immediata corrispondenza tra la natura dell’iniziativa e la convenienza dell’acquisizione al patrimonio dello Stato. L’effetto di incameramento è previsto ex lege, ma non è automatico e soprattutto non è sganciato da un serio giudizio di utilità per la collettività”, – recitava l’ordinanza pubblicata a metà novembre dalla Cassazione -. Una pronuncia che, per quanto apparentemente chiara, non ha sciolto la questione di fondo su cui il fallimento Fin.Im. vuol vederci chiaro: può il Comune bandire una gara europea per la ripresa dei lavori se parte delle opere da includere nel bando non sono nella sua proprietà/disponibilità?