Porto Vecchio, round contro i baretti. Al Tar la spunta il Comune
I titolari delle concessioni chiedevano garanzie su corrispettivi e durata dei contratti di locazione
Sanremo. Riqualificazione del Porto Vecchio, nuova sentenza del Tar Liguria accoglie le ragioni del Comune. E’ stata pronunciata la scorsa settimana dal tribunale amministrativo regionale la seconda sentenza relativa a uno dei ricorsi presentati per ostacolare il percorso del restyling. Sentenza successiva a quella che a inizio mese aveva visto trionfare, contro Palazzo Bellevue, la Canottieri Sanremo (vedi correlato).
L’ultimo caso deciso dal Tar Liguria prende le mosse dal ricorso dei titolari dei “baretti” che si affacciano sul Porto Vecchio e che sono coinvolti nel progetto di riqualificazione della Porto di Sanremo srl (ora di proprietà di Portosole Cnis). Si tratta di Sandra Cassini & C. S.a.s., la Gelateria delle Palme S.a.s., S.C. S.r.l., Bar Max di Condemi Marinella & C. S.a.s., M&M Sanremo S.r.l., Maria Squeo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, gli avvocati Corrado Mauceri e Luca Tortarolo del foro di Genova. Stando alle pretese dei concessionari, il Comune di Sanremo avrebbe dovuto dichiarare la proposta di riqualificazione straordinaria decaduta, in virtù del fatto che alcune osservazioni avanzate per la modifica della bozza di convenzione, stipulata tra municipio e società proponente, non sono state tenute in debita considerazione.
In particolare, i baretti pretendevano che l’amministrazione Biancheri strappasse alla Porto di Sanremo srl due garanzie ritenute fondamentali: il mancato aggiornamento ai valori dell’osservatorio immobiliare (Omi) dei futuri canoni di locazione, da praticare per l’affitto di bar e ristoranti che verranno interamente ricostruiti, migliorati e ampliati a spese del soggetto vincitore della gara d’appalto, e una maggiore elasticità sulla durata dei nuovi contratti.
Le richieste non accolte erano state oggetto di una diffida datata maggio 2022, con la quale i titolari dei baretti avevano intimato al Comune di invitare formalmente la società proponente a recepire le tutte osservazioni formulate. Non avendo ottenuto risposta, i ricorrenti avevano avviato la causa al Tar contestando il “silenzio” dell’Amministrazione, chiedendo in via principale la dichiarazione di non approvazione e/o decadenza della proposta di project financing e, in via subordinata, la condanna del Comune a pronunciarsi sulla diffida.
Per il Tar Liguria: “Il ricorso è infondato. Non sussiste l’inerzia del Comune di Sanremo perché risulta dagli atti che le richieste dell’ente locale nei confronti della Porto di Sanremo srl, siano state riscontrate in parziale accoglimento delle stesse, attraverso la modifica della bozza di convenzione, la quale è stata a sua volta approvata dall’Amministrazione comunale, nel testo aggiornato con deliberazione di Giunta numero 111 del giugno 2022 e posta alla base del disciplinare di gara. A seguito delle osservazioni e della diffida dei ricorrenti, l’Ente si è quindi determinato, ridefinendo la bozza di convenzione e respingendo implicitamente le osservazioni non espressamente accolte. A fronte di un atto esplicito dell’Amministrazione, la tutela degli interessi dei ricorrenti può essere fatta valere esercitando l’azione di annullamento, mentre, non sussistendo più alcuna inerzia, quella avverso il silenzio non può trovare accoglimento”.
(La nuova collocazione dei baretti nel progetto dello studio Calvi)
Tutte le richieste dei baretti. Esclusione della possibilità di gestione diretta delle aree (che avrebbe reso ineffettivo il diritto di preferenza riconosciuto ai titolari delle attività commerciali preesistenti); l’espunzione dell’ipotesi possibilità di offrire ai titolari preesistenti un affitto di azienda; la previsione di una durata almeno ventennale per i contratti di locazione con i titolari delle attività preesistenti che avessero voluto esercitare il diritto di preferenza; l’allineamento dei canoni di locazione dei nuovi locali a quelli in essere; l’estensione a 180 giorni del termine per l’esercizio del diritto di preferenza (in origine fissato in 30 giorni); il riconoscimento del diritto dei conduttori di cedere e sub-cedere i diritti previsti dalla convenzione; il rilascio di un titolo per la cessione in uso degli immobili in cui vengono attualmente esercitate le attività commerciali fino alla data di riconsegna dei locali attuali; la predisposizione di una nuova sede per i titolari delle attività commerciali in essere; l’esclusione dell’addebito dei servizi generali ai futuri locatari degli esercizi commerciali; la specificazione degli obblighi del concessionario, dei tempi di sospensione delle attuali attività commerciali e delle fasi di realizzazione del progetto.
Le osservazioni accolte. Indennizzo fino a 40 mila euro all’anno per il periodo di chiusura durante i lavori, mutamento del rapporto contrattuale da affitto d’azienda a locazione, riconoscimento di una sede alternativa per la tabaccheria del porto, indennizzo di 630 mila euro all’ultimo cantiere nautico.