Congedo di maternità, paternità e parentale: le nuove indicazioni dell’Inps

Tra le modifiche introdotte, l’incremento da 6 a 9 mesi totali del limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e l’aumento dell’arco temporale in cui è possibile fruirne
Imperia. Arrivano dall’Inps le prime indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 105/22, che recepisce la direttiva (Ue) 2019/1158 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per genitori e prestatori di assistenza.
Il decreto ha modificato le disposizioni contenute nel decreto legislativo numero 151/01 relativamente al congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.
Con la circolare numero 122/22, l’Istituto fa il punto sulle novità normative riguardanti il congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato, i periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, i nuovi periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato e, infine, sul riconoscimento del diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi.
Il documento di prassi fornisce un resoconto dettagliato sull’introduzione della disciplina del congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti, chiarendo le casistiche di compatibilità con il congedo di maternità, la durata del congedo e l’arco temporale di fruizione (10 giorni lavorativi a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso) nonché la misura dell’indennità di congedo pari al 100% della retribuzione e le modalità di presentazione della domanda al proprio datore di lavoro.
Tra le modifiche introdotte dal provvedimento ed elencate dall’Istituto, l’incremento da 6 a 9 mesi totali del limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti e l’aumento dell’arco temporale in cui è possibile fruirne: si va fino ai 12 anni di vita del figlio. Novità anche sul fronte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome.
Infatti, il decreto legislativo numero 105/22 modifica l’articolo 68 del Testo Unico introducendo la possibilità di indennizzare, per gravidanza a rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto e riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.
La circolare ripercorre le novità mediante tabelle riepilogative ed esempi sulle diverse casistiche riguardanti la gestione dei nuovi congedi, chiarendo i periodi di entrata in vigore della riforma normativa ed i periodi transitori. Sono state implementate le procedure informatiche per la presentazione delle domande telematiche. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando domanda attraverso i consueti canali non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Tutte le informazioni saranno rese disponibili dai Consulenti del Lavoro.