Edilcantieri si aggiudica appalto regionale, ditta ricorre e il Tar blocca tutto
Commessa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali del centro per l’impiego di via Martiri. Contestata la mancata dichiarazione dei carichi pendenti
Sanremo. Aggiudicazione alla Edilcantieri Costruzioni Srl di Imperia dell’appalto da circa 400 mila euro per i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l’impiego in via Martiri della Libertà, nel Comune di Sanremo. Ditta concorrente presenta ricorso al Tar che l’accoglie e ferma tutto.
L’ordinanza pronunciata ieri dalla sezione prima del tribunale amministrativo regionale per la Liguria prende le mosse dal ricorso presentato dalla Edilfera Srl – difesa dagli avvocati Simone Massacanò di Genova e Alessandro Gallese di Sanremo -, tra le imprese costruttrici escluse dalla commessa aggiudicata da Regione Liguria alla società finita nell’inchiesta per presunte tangenti che ha portato all’arresto, lo scorso 30 maggio, dell’imprenditore Vincenzo Speranza, titolare e amministratore unico di Edilcantieri, e dell’ex sindaco di Aurigo Luigino Dellerba.
Secondo i giudici amministrativi, il procuratore speciale di Edilcantieri, Luca Speranza, figlio di Vincenzo, avrebbe omesso consapevolmente di dichiarare i carichi pendenti del padre per non rischiare conseguenze negative sull’esito dell’appalto. Si legge nel dispositivo dell’ordinanza del Tar: “Considerato che, relativamente ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una gara d’appalto, un’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del legale rappresentante e amministratore unico di un’impresa per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore, in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica, costituisce quantomeno – in astratto – elemento rilevante al fine di valutarne l’affidabilità per gravi illeciti professionali. Rilevato come, in considerazione della posizione di legale rappresentante e amministratore unico della società Edilcantieri s.r.l. “unipersonale” del soggetto attinto dalla misura cautelare, l’omissione dichiarativa da parte di un procuratore speciale (Luca Speranza, ndr) appaia chiaramente intenzionale. Considerato che, una volta che l’amministrazione sia comunque venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda penale ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso “in qualunque momento della procedura”, previa acquisizione – con la collaborazione dell’interessato o, ex art. 116 c.p.p., mediante richiesta al pubblico ministero – dell’ordinanza di custodia cautelare e adeguato contraddittorio. Considerato che, seppure ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, sembrerebbe sussistere – quantomeno – la violazione degli obblighi informativi gravanti sui partecipanti alle pubbliche gare, con conseguente difetto di istruttoria e sviamento del giudizio di affidabilità professionale dell’aggiudicatario. Ritenuto opportuno, in presenza della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, accogliere la domanda cautelare. Considerato che le spese della fase cautelare debbano seguire come di regola la soccombenza e gravare sulla controinteressata, responsabile dell’omissione dichiarativa. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Fissa per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2023. Condanna la società Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della fase cautelare, che liquida in 2 mila euro“.
La difesa di Regione Liguria. “…L’omessa dichiarazione relativa all’amministratore unico Vincenzo Speranza da parte del procuratore speciale Luca Speranza è stata rilevata in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’impresa aggiudicataria per effetto dell’acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. Si è proceduto, pertanto, ad acquisire tempestivamente d’ufficio il certificato del casellario generale, dal quale risultava la dicitura “nulla”. In proposito si rileva che mentre false dichiarazioni, costituendo di per sé un reato, non avrebbero potuto in alcun modo essere sanate ed avrebbero comportato l’esclusione del concorrente, la stazione appaltante ha ritenuto di agire sulla base della presunzione che la dichiarazione fosse stata omessa in buona fede ed ha valutato discrezionalmente la fattispecie, alla luce dell’interesse ad aggiudicare l’appalto alle migliori condizioni economiche”.