Condannata senza saperlo, la Cassazione annulla la sentenza del tribunale di Imperia: il processo è da rifare

4 ottobre 2022 | 19:05
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Condannata senza saperlo, la Cassazione annulla la sentenza del tribunale di Imperia: il processo è da rifare

Accolto il ricorso presentato dall’avvocato Bruno Di Giovanni

Imperia. Non era a conoscenza del processo nei suoi confronti, né della condanna divenuta definitiva: per questo la quarta sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 15 settembre ha annullato l’ordinanza della Corte d’Appello di Genova che aveva respinto l’istanza di rescissione del giudicato richiesta da F.P., 56 anni, condannata dal Tribunale di Imperia a 2 anni e 2 mesi di carcere per truffa e ricettazione: condanna che il 18 giugno del 2021 era divenuta irrevocabile.

La vicenda è emersa dopo che la polizia ha contattato la donna, dicendole che a suo carico c’era un’ordinanza di carcerazione e che aveva tempo trenta giorni per presentare ricorso al tribunale di sorveglianza, prima di finire in carcere.

A proporre ricorso in Cassazione per l’imputata è stato l’avvocato Bruno Di Giovanni che, in veste di legale di F.P, «lamentava violazione di legge processale e difetto di motivazione posto che il processo si era svolto benché la P. ne fosse incolpevolmente priva di conoscenza alcuna a seguito del mutamento del domicilio eletto in data 26-1-2017 dinanzi la Polizia di Stato di Sanremo e della avvenuta effettuazione di tutte le notificazioni presso il difensore di ufficio nominato, peraltro, successivamente la elezione di domicilio stessa».

In sostanza, la donna aveva cambiato domicilio senza comunicarlo al Tribunale e non aveva dunque ricevuto alcuna comunicazione da parte del palazzo di giustizia in merito al processo che si stava svolgendo nei suoi confronti. «Ho chiesto di rifare il processo perché la mia assistita non ne aveva avuto notizia – dichiara l’avvocato Di Giovanni -. La Corte d’appello aveva respinto la mia richiesta, sostenendo che l’imputata avrebbe dovuto comunicare il cambio di domicilio. Invece la Cassazione ha accolto il ricorso, annullato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia». Il processo è dunque da rifare.

Come scritto nella sentenza della Corte di Cassazione, è necessario che «il sistema sia basato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato; la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell’imputato del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza. Di conseguenza non è possibile dichiarare l’assenza se manca il ragionevole convincimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato».

La suprema corte cita principi contenuti nella legge n.67 del 2014 e motiva così la decisione presa: «L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che la corte di appello di Genova non poteva respingere l’istanza di rescissione fondandosi soltanto sul trasferimento volontario del domicilio precedentemente dichiarato da parte dell’imputata, dovendo invece valutare, quale elemento decisivo, se sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conoscenza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l’accoglimento della istanza. Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa Corte di cassazione in precedenza esposti, la ritualità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. non è elemento da solo idoneo e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole. In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante tale conoscenza o volontaria sottrazione, l’avvenuto svolgimento del processo nei confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio presso il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a seguito di un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare la rescissione del giudicato».