Locale aperto senza autorizzazione, Comune di Ventimiglia vince battaglia legale contro kebab

Non rispettava il piano del commercio comunale
Ventimiglia. La seconda sezione del tribunale amministrativo regionale della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un kebab al civico 2 di via Hanbury (lato chiesa), che aveva impugnato l’ordinanza dell’Ufficio commercio e polizia amministrativa del Comune di Ventimiglia del 22 gennaio scorso, con la quale era stata imposta la chiusura dell’esercizio della paninoteca.
«Il ricorso, che ha ad oggetto un’ordinanza di chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto privo di autorizzazione, va rigettato», scrivono nero su bianco i giudici del Tar nella sentenza. E ancora: «Trattandosi di un’attività espressamente vietata dal regolamento comunale, non poteva attribuirsi alcun effetto abilitativo alla Scia presentata e non era necessaria, conseguentemente, la sua rimozione in autotutela».
Il titolare dell’attività, infatti, aveva dichiarato di somministrare «piatti freschi cucinati al momento, mentre, come detto, è stata accertata la somministrazione di cibi precotti surgelati» mentre il piano del commercio comunale, ritenuto legittimo dal tribunale amministrativo regionale, prevedeva il contrario. «Si è, in particolare, affermato che la regolamentazione locale in materia è pienamente compatibile con il quadro normativo nazionale e comunitario (anche in ordine al riparto di competenze tra Regioni e Comuni), in forza dei particolari requisiti e caratteristiche locali di natura storica, artistica, culturale ed urbanistica di una determinata area di interesse – scrivono i giudici -. Si è concluso sul punto nel senso che una siffatta disciplina regolamentare non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio (nella misura in cui questa contempla l’esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati), né con il principio costituzionale di libertà nell’iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata e indirizzata alle utilità e alle finalità sociali, non potendo svolgersi in contrasto con esse. Nella specie la previsione dell’incompatibilità dell’attività di somministrazione di cibi precotti e surgelati, in quanto finalizzata a promuovere l’attività di artigianato tipico e di commercio di prodotti locali, non appare irragionevole, sproporzionata, né tanto meno in contrasto con le norme eurounitarie».
Questi i motivi per cui il Tar ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di Ventimiglia, delle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 euro.