Il caso

Sanremo, osservazioni al Puc negate dalla Regione. La colpa ricade sul Comune

Il Consiglio di Stato ribalta una precedente decisione del Tar Liguria. Incognita piano casa nelle zone agricole. Assessore Marco Scajola: «Noi sempre collaborativi»

Sanremo. Querelle Regione – Comune sulle norme del piano casa e osservazioni dei privati inserite nel Puc adottato dalla giunta Biancheri allo scadere del suo primo mandato, il Consiglio di Stato riconosce in ultima istanza il corretto operato degli uffici dell’assessorato ligure all’Urbanistica e condanna Palazzo Bellevue alle spese legali.

Il caso deciso nelle scorse ore dal massimo organo nazionale della giustizia amministrativa prende le mosse da un ricorso presentato dall’amministrazione Biancheri-bis (assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella), contro la delibera regionale di approvazione definitiva della variante al piano territoriale ligure, ultimo step prima dell’entrata in vigore del nuovo piano urbanistico comunale, licenziato dal municipio nel 2019, a trent’anni di distanza dall’avvio dell’iter di revisione.

La giunta Biancheri accusava Regione (e quindi indirettamente l’assessore Marco Scajola) di aver stravolto d’imperio il proprio piano urbanistico, cassando le osservazioni dei privati che il municipio invece aveva accolto, pur senza pubblicarle come la procedura avrebbe voluto, e sostituendo alcune norme, con particolare riferimento agli incrementi di cubatura applicabili nelle zone agricole, con quelle del piano casa regionale, più limitativo rispetto alle premialità che Sanremo avrebbe voluto concedere ai proprietari. Iniziava così, a elezioni appena passate, il braccio di ferro tra i due enti pubblici. La mossa di impugnare la delibera regionale, prospettata dal sindaco Biancheri e dall’assessore Donzella, avrebbe dovuto spingere Scajola a farsi promotore di una soluzione.

Oggi i giudici amministrativi di appello hanno emesso una sentenza-condanna per l’amministrazione sanremese che in primo grado si era vista accogliere dal Tar Liguria parte delle rivendicazioni. “La Regione poteva ben legittimamente imporre, nell’ambito del potere di co-pianificazione attribuitole dalla legge, le modifiche che erroneamente il Tar ha ritenuto illegittime – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – Con il parere vincolante emanato con la delibera di giunta regionale del 2018, la Regione ha inoltre esercitato la sua facoltà di co-pianificazione imponendo, ai fini dell’approvazione del P.u.c., talune prescrizioni, di cui il Comune doveva doverosamente tenere conto”. Sempre il CdS: “La deliberazione di giunta regionale della Regione Liguria dell’aprile 2019, con la quale era stato approvato il piano urbanistico comunale, stralciando, però, le osservazioni presentate dai privati e accolte dal Comune di Sanremo, senza tuttavia procedere ad una ripubblicazione del piano adottato, come invece sarebbe stato necessario, a rigore, secondo l’ente territoriale”.

Sul piano casa. “Relativamente alla mancata introduzione nel P.u.c. di una disciplina specifica “di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente” e all’ultrattività di quella della legge regionale n. 49/2009, affermata dal T.a.r., si evidenzia che l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria, 3 novembre 2009, n. 49, prevede che “Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all’inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio”.

Secondo il Consiglio di Stato, “la disposizione richiamata va interpretata così come prospettato dalla Regione, ossia come una “deroga” transitoria alle regole degli strumenti di pianificazione vigenti, in attesa di una sistemazione organica (“specifica”) di questa materia da parte dei comuni, mediante la modifica del piano urbanistico comunale vigente o la predisposizione di un nuovo piano urbanistico comunale. Risulta condivisibile, del resto, che qualora l’inserimento di una “specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente” fosse rimesso all’assoluta discrezionalità comunale questa facoltà “trasformerebbe in disciplina ordinaria, sostanzialmente “a tempo indeterminato”, una disciplina concepita fin dall’originario come transitoria”.

«Esprimo soddisfazione per la pronuncia del Consiglio di Stato che va a confermare il corretto operato degli uffici regionali e dei tecnici che hanno seguito questa pratica da vicino. Regione è sempre stata affianco al Comune di Sanremo, dimostrando in ogni frangente massima collaborazione al sindaco Biancheri», – commenta l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

(Nella foto in copertina una riunione tra Comune, Regione e categorie professionali sul Puc a Palazzo Bellevue- Sotto gli assessori Scajola e Donzella con il sindaco Biancheri e il presidente Toti)

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