Diano Marina, nuova ordinanza per la raccolta domiciliare dei rifiuti

13 maggio 2022 | 12:49
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Diano Marina, nuova ordinanza per la raccolta domiciliare dei rifiuti

Gli amministratori di condominio devono provvedere a definire un’area privata all’interno del condominio

Diano Marina. Il sindaco di Diano Marina con l’ordinanza n. 42 del 12 maggio, avente ad oggetto Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti presso i condomini sul territorio comunale – obblighi e modalità, stabilisce che entro il 31 maggio tutti gli amministratori di condominio provvedano a definire un’area privata all’interno del condominio dove collocare i contenitori e dove depositare i sacchi/mastelli previsti per il conferimento rifiuti; che ove non sia possibile, per accertata e verificata carenza di spazi, individuare un’area condominiale privata confinata/delimitata rispetto alla pubblica via si valuti l’individuazione di
un’area su pubblica via, anche in comune con altri condomini, da sottoporre ad autorizzare degli uffici comunali e della polizia locale, avvertendo fin d’ora che in caso di conferimenti incontrollati o non conformi, le dotazioni condominiali verranno sostituite con i kit del porta-a-porta (mastelli) per ciascun utente; che i contenitori condominiali collocati in aree private comuni a più stabili siano identificati con l’indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia stato nominato, con il relativo nominativo dell’Amministratore, in qualità di Legale Rappresentante del condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento e utilizzo dei contenitori; che in caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne risponderanno in solido, indistintamente tutti i condomini, ovvero gli amministratori, in qualità di legali rappresentanti dei condomini.

Avvisa inoltre che, in attuazione della legge 20 maggio 2003, n.116, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2003, n° 50l, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o altre normative specifiche in materia in conformità all’art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.e ii.; che le violazioni contestate a utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del singolo/i trasgressore/i, comportano l’applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (se nominato), quale rappresentante dell’intero condominio; che in caso di violazioni all’ordinanza l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eliminare la dotazione di contenitori domestici condominiali consegnando a ogni singola utenza il kit domiciliare.

Dispone infine che i responsabili del Settore 5° Lavori Pubblici – Manutenzione e del Settore 9° Comando di Polizia Locale si attivino per l’adozione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della presente ordinanza, in particolare la collaborazione con il RTI appaltatore per la definizione delle aree di conferimento; che gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale sono tenuti all’accertamento e all’erogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’ordinanza.