Ospedaletti, maxi risarcimento danni per Baia Verde: bocciate tutte le richieste

17 marzo 2022 | 07:00
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Ospedaletti, maxi risarcimento danni per Baia Verde: bocciate tutte le richieste

Storica sentenza di primo grado del tribunale di Genova: «Fin.Im. concausa del fallimento»

Ospedaletti. Fallimento Baia Verde, Fin.Im. non ha diritto ad alcun risarcimento. E’ questo il succo della storica sentenza emessa ieri dal tribunale di Genova, dove pendeva la causa per danni, del valore di 155 milioni di euro, avanzata dall’ex promotore del porto di Ospedaletti, l’imprenditore Mauro Manni (deceduto a novembre), contro tutti gli enti pubblici coinvolti nell’iter autorizzativo dell’approdo turistico, gli amministratori della prima giunta Crespi, i tecnici del municipio e l’ex vice presidente della Regione Liguria Franco Orsi.

«Rigettate tutte le domande proposte dal fallimento Fin.Im». Sta tutta in queste poche parole la portata della sentenza in questione, lunga 58 pagine, nelle quali il giudice Stefania Polichetti ripercorre i passaggi salienti che hanno portato, come unico risultato, alla più grande opera incompiuta della provincia di Imperia. Nelle more del provvedimento reso, il tribunale ha sancito anche l’uscita dal processo di tutte le parti fisiche citate, in virtù della rinuncia all’azione nei loro confronti che era stata accordata dal fallimento Fin.Im.

Per il sindaco in carica Daniele Cimiotti, la pronuncia del tribunale rappresenta «un’ottima notizia per quanto si tratti di una sentenza di primo grado, suscettibile di essere appellata, che mi auguro possa venire confermata nei prossimi gradi di giudizio. Come amministrazione abbiamo messo in itinere un nuovo progetto pervenuto di recente da una società specializzata nella costruzione e gestione di porti, battente bandiera italo-francese. Speriamo di poterlo portare presto in approvazione. Le premesse per una ripartenza dei lavori a Baia Verde ci sono tutte», commenta a caldo il primo cittadino.

I passaggi chiave. La sentenza firmata dal giudice Stefania Polichetti, ultima di una serie di altri giudici sotto cui è passata questa intricatissima causa, ripercorre nel dettaglio i passaggi chiave che hanno caratterizzato il fallimento dell’operazione Baia Verde. Tra i principali motivi di bocciatura di ogni pretesa risarcitoria di Fin.Im., il tribunale individua le corresponsabilità che il soggetto promotore dell’operazione porto ha avuto nella procedura che ha portato il progetto definitivo a divergere fortemente rispetto a al preliminare autorizzato.

Si legge nella sentenza: «E’ sufficiente osservare che il privato, quando ha chiesto il  provvedimento ampliativo, ben poteva essere addirittura consapevole che esso non avrebbe dovuto essergli concesso perché non ne ricorrevano le condizioni di legittimità. Oppure poteva essere dubbioso».

«L‘illegittimità del provvedimento (la concessione demaniale, ndr) era evidente e avrebbe pertanto potuto essere facilmente accertata dal suo beneficiario, in conformità a una regola di carattere generale, espressamente richiamata inambito civilistico, secondo cui la buona fede «non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. L’atteggiamento psicologico del beneficiario (Fin.Im.) può dunque essere considerato come fattore escludente del risarcimento in queste ipotesi». 

La mancata gara per l’affidamento dei lavori. «Si può pure osservare che la fattispecie in esame concerne un intervento che,alla fine, aveva assunto una complessità strutturale tale da superare di gran lunga l’ambito della mera concessione demaniale assentibile con una procedura ex art. 12 della L. n.241/1990.Il progetto aveva finito per inglobare contenuti estranei alla semplice concessione demaniale, ed anche alla convenzione urbanistica, che travalicava l’ambito ontologico del procedimento dell’ art. 12 della L. n.241/1990, ma implicava la necessità del ricorso addirittura al “project financing”.Il progetto avrebbe dovuto essere necessariamente affidato, previo l’esperimento di una gara europea. Nulla è stato invece espletato nel caso di specie!».

«L’affidamento diretto senza l’esperimento di alcuna evidenza pubblica alla Fin.in è dunque radicalmente illegittimo e di conseguenza lo sono la concessione demaniale assentita con atto formale il 1° febbraio 2007 prot. n. 1095/2007 e tutti gli atti a ciò conseguenti (per il mancato previo esperimento della procedura di “project financing” di cui agli art. 37 bis e ss., l. n. 109/1994 cit.)».

La connivenza della politica. «L’indubbia forte “volontà politica” di tutte le amministrazioni interessate di dare un seguito concreto ai piani della Fin.im appare la causa diretta delle notevoli e manifeste illegittimità procedimentali.

Dall’esame della sentenza del Consiglio di Stato n. 3617/2013 si evince, in buona sostanza, che il vizio principale rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa consiste nel fatto che  FIN.IM., nel passaggio dalla fase del progetto preliminare del porto turistico a quella del progetto definitivo, ha ingigantito notevolmente le dimensioni dell’intervento e, segnatamente, quelle delle opere a terra, inducendo il Consiglio di Stato a sancire la violazione dell’obbligo di sostanziale conformità fra il progetto definitivo e quello preliminare

Invero, l’intero procedimento è stato dominato da FIN.IM. e governato essenzialmente dalla Regione,  che ha approvato la variante integrale al P.R.G., la variante al P.T.C.P., nonché le due VIA alle quali il progetto è stato sottoposto in forza delle sue competenze istituzionali. Inoltre, allorché il Comune con l’Amministrazione nuova, entrata in carica nel 2004 dopo una fase commissariale, ha promosso un’azione intesa a pervenire ad una revisione del progetto in senso riduttivo, FIN.IM. con il  parere degli autorevoli avvocati Giovanni Gerbi e prof. Alberto Quaglia, ha palesato severi rischi di responsabilità patrimoniale a carico di Amministratori e Funzionari comunali, mentre la Regione, con la VIA e con il parere del Servizio di Tutela del Paesaggio, ha sostanzialmente appoggiato il progetto definitivo pur ingrandito presentato dalla Società, che poi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 361/2013, ha invece ritenuto illegittimo».

«Le anomalie evidenziate dal Consiglio di Stato trovano conferma negli atti del procedimento penale pendente a carico di diversi soggetti in relazione al progetto “Baia Verde”. Nelle conclusioni del rapporto di P.G. al P.M. dott.ssa Paola Marallli, pag. 7, si legge che la  procedura per la realizzazione del porto di Ospedaletti è caratterizzata da diverse irregolarità riconducibili principalmente “alla stretta contiguità dell’indagato Mannini Mauro – ex  amministratore di Fin.Im – con il precedente Sindaco di Ospedaletti Parrini Flavio e la sua maggioranza consigliare, i quali avevano letteralmente messo a disposizione allo stesso Mannini l’intero Comune».

«La contiguità del Mannini con l’ex sindaco Parrini e la sua amministrazione risulta con evidenza dal contenuto delle intercettazioni eseguite nell’ambito del procedimento che ha portato all’arresto dello stesso Parrini per il reato di corruzione per altri fatti. I colloqui intercettati tra il Mannini e  l’ex Sindaco Parrini e l’ex segretario Germanotta Antonino, responsabile in allora del  procedimento amministrativo relativo al progetto, dimostrano come all’imprenditore sia stato concesso di predisporre, tramite i suoi consulenti, gli atti relativi al progetto, sia quelli di  competenza del soggetto attuatore che quelli di competenza comunale eliminando in tal modo  ogni forma di “controllo pubblico” sull’opera e permettendo allo stesso imprenditore di stabilire le condizioni generali dell’intero procedimento ed individuando quelle a lui più favorevoli».

«Relativamente ai rapporti del Mannini con i tecnici della Regione Liguria si ritiene che le  conversazioni intercettate abbiano sufficientemente chiarito come in quel periodo, incredibilmente, l’imprenditore sia riuscito ad ottenere le basi delle prime autorizzazioni per cementificare una zona di grande valore paesaggistico, compresa di un sito di interesse comunitario, presentando  un progetto definitivo enormemente “lievitato” rispetto a quello preliminare»

In conclusione. «Ora, a fronte di un quadro così ricostruito, i motivi dedotti a sostegno dell’affidamento incolpevole di Fin.Im appaiono, per un verso (quelli indicati in atto di citazione), mera ripetizione dei motivi di illegittimità dell’atto amministrativo impugnato e, come tali, neppure astrattamente idonei e sufficienti  per fondare il predicato giudizio di responsabilità,del tutto inidonei a dimostrare la totale buona fede di Fin.Im. e, quindi, a  dimostrare che il suo affidamento non fosse, a sua volta, inficiato da colpa: appare invero dimostrata una condotta connotata, quanto meno, da “grave” sottovalutazione dei rischi connessi all’operazione. Il suo personale coinvolgimento, come diretto controinteressato o  soggetto interveniente, nel processo avente ad oggetto i ricorsi amministrativi (tutti riuniti) per lo più  depositati ben prima dell’affidamento della concessione, non consentono di ritenere che potesse essere insorto, secondo buona fede, un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’atto concessorio».

La transazione mancata. Nell’ottobre 2019 il sindaco Cimiotti aveva firmato un accordo preliminare per la risoluzione del contenzioso, deciso ieri in primo grado, che prevedeva il riconoscimento di 25 milioni di euro al fallimento Fin.Im., in cambio della rinuncia da parte della curatela ad ogni altra pretesa nei confronti dei soggetti pubblici chiamati in causa. In base a quell’accordo, i 25 milioni sarebbero stati a carico del futuro imprenditore che avesse rilevato il progetto di Baia Verde con l’intenzione di completare l’opera.

Le parti in causa. All’alba della sentenza del Consiglio di Stato del 2013, che aveva annullato tutti gli atti autorizzativi del progetto Baia Verde, Fin.Im. aveva citato in giudizio per danni: il Comune di Ospedaletti, la Provincia di Imperia, Regione Liguria, Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio. Tra le parti fisiche erano stati chiamati in causa: l’ex sindaco di Ospedaletti Eraldo Crespi, l’ex segretario comunale Achille Maccapani, gli ex assessori Paolo Blancardi e Mario Chilà, i geometri del Comune Rocco Noto e Roberto Marcati, l’ex vicepresidente di Regione Liguria Franco Orsi e le rispettive assicurazioni, garantite dai Lloyd’s di Londra.