La sentenza

Lega Abolizione Caccia: «Regione Liguria censurata nuovamente dalla Corte Costituzionale»

«La Consulta ha ribadito che “se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all’intera stagione venatoria”»

riviera24 - caccia cacciatore tramonto

Genova. «Con sentenza n. 69, depositata oggi, la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del Governo (sollecitato con esposto di LAC ed altre associazioni ambientaliste), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di un articolo della legge regionale “di stabilità 2021” della Liguria, nella quale era stata inserita una disposizione per prolungare surrettiziamente la caccia ad alcune specie di uccelli» – fa sapere la Lega Abolizione Caccia.

«L’argomento è il cosiddetto “arco temporale” di caccia per ogni specie, stabilito dalle disposizioni venatorie statali. Se, per esempio, una specie è cacciabile per tre mesi, quando se ne anticipa da data di apertura della stagione venatoria, ne va anticipata anche la chiusura, rispettando l’arco temporale continuativo del periodo massimo che intercorre. L’escamotage della Regione Liguria consisteva nella possibilità di spezzettare, dilatandolo, l’arco temporale di caccia a certe specie, come il colombaccio, in più periodi separati, in modo da rendere la specie cacciabile sia a settembre che (in deroga) nei primi giorni di febbraio» – dichiara la Lega Abolizione Caccia.

«La Consulta ha ribadito che “se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all’intera stagione venatoria”» – conclude la Lega Abolizione Caccia.

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