Nuovo decreto, dal green pass rafforzato alle quarantene. Ecco cosa cambia
Sarà necessario il green pass rafforzato anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri, ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid e relative disposizioni per la sorveglianza sanitaria. In particolare sono state discusse nuove misure per l’estensione del Green Pass rafforzato, che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale, la guarigione e le quarantene per i vaccinati.
Sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Per quanto riguarda le attività, dal 10 gennaio fino al termine dell’emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Cambia anche il sistema delle quarantene in quanto quella precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Per quanto riguarda le capienze, il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.