Ventimiglia, appalto di igiene urbana alla Teknoservice: Egea fa ricorso e chiede 12milioni di risarcimento danni

19 ottobre 2021 | 14:20
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Ventimiglia, appalto di igiene urbana alla Teknoservice: Egea fa ricorso e chiede 12milioni di risarcimento danni

Messa in dubbio la legittimità dell’aggiudicazione sotto numerosi punti di vista

Ventimiglia. Annullare il contratto di aggiudicazione, al momento ancora temporanea, dell’appalto per il servizio di igiene urbana alla Teknoservice S.r.l. oppure «nel caso in cui l’eccellentissimo Giudice adito ritenesse di non poter pronunciare la declaratoria di inefficacia» risarcire la società Egea Ambiente S.r.l. per i danni patiti «per spese di partecipazione alla gara e patiendi in forza del lucro cessante» stimati nella misura forfettaria di poco meno di 10milioni di euro (per l’esattezza 9.912.319,04 euro) oltre al danno curricolare stiamo in quasi 2milioni di euro (1.859.787,95 euro). E’ quanto si legge nel ricorso al Tar ligure promosso dallo studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e Associati di Torino a nome della società Egea Ambiente S.r.l. contro il Comune di Ventimiglia, la Centrale Unica di Committenza (Cuc) Comuni di Ventimiglia e Camporosso, e nei confronti di Teknoservice S.r.l.: la ditta che il 3 settembre scorso, come stabilito dalla Cuc, si è aggiudicata il servizio di raccolta, trasporto e connessi servizi accessori di gestione dei rifiuti a favore dei comuni del bacino ventimigliese. Un appalto dal valore di quasi 100milioni di euro per sette anni di servizio nei diciotto comuni del comprensorio Intemelio.

Sono diversi i motivi per cui i legali di Egea, che ha partecipato alla gara d’appalto in una rete temporanea di imprese formata anche da Ascs Agam, hanno impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale l’aggiudicazione dell’appalto, che ha visto la società concorrere insieme a De Vizia-Urbaser e Docks Lanterna, oltre che alla vincente Teknoservice.

Secondo Egea la vittoria di Teknoservice, stabilita dalla commissione di gara composta da presidente Silvio Ascoli (presidente), avvocato Giacomo Pompeo Colapinto e ingegnere Gaetano Vitiello, è da considerarsi «illegittima». E non mancano, nelle 35 pagine di ricorso, corredate da 64 documenti allegati, anche poco velate accuse rivolte alla commissione.

TEMPISTICHE E CONTENUTI.«I commissari erano chiamati ad assegnare 41 punteggi differenti […] Dei 41 punteggi, ben 31 erano da assegnarsi in base a valutazione discrezionale, da parte dei commissari, delle proposte avanzate dai concorrenti – si legge nel testo del ricorso -. Tanto posto, le operazioni di valutazione verbalizzate dalla Commissione risultano del tutto insufficienti a garantire al comprensione di come i commissari siano addivenuti ad assegnare i punteggi in questione. La verbalizzazione è pressoché assente: risulta, infatti, che la Commissione abbia dedicato ciascuna delle prime quattro sedute alla disamina di un singolo progetto tecnico, impegnando in ciò circa 4-4:30 in media: nell’ordine son state esaminate Teknoservice, Egea-ASCS AGAM, De Vizia-Urbaser, r.t.i, Docks Lanterna. 
Il tempo impiegato è a malapena coerente con una lettura superficiale del 19 fascicoli che compongono le offerte, che ammontano ciascuna a diverse centinaia di pagine». Solo la relazione tecnica di Teknoservice, è specificato, «occupa 221 pagine, gli allegati tecnici 164 pagine, le schede dei mezzi 158 pagine, lo schema di regolamento 13 pagine e l’allegato B 8 pagine».

«Solo nell’ultima seduta, durata nel complesso appena 1 ora, la Commissione ha proceduto all’assegnazione dei punteggi: in sessanta minuti, sono stati assegnati giudizi a 4 offerte per ciascuno dei 41 parametri (calcolando le relative medie) – è scritto – […] E’ evidente che tali operazioni non possono essere state svolte in soli sessanta minuti, a meno di non ipotizzare che ciascun giudizio abbia occupato nel complesso circa 15 secondi, ovviamente calcolato al netto al netto del tempo di inserimento dei giudizi in un apposito file, calcolo e verifica».

Deducono i legali: «La comune esperienza porta a ritenere non credibile e possibile la scansione temporale descritta dalla commissione, con conseguente impossibilità di conoscere il reale andamento delle operazioni, per difetto assoluto di verbalizzazione effettiva. Il disciplinare, peraltro, specificava che “la commissione terrà conto nella valutazione di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l’esecuzione dei servizi”.
Dell’applicazione di tali criteri non vi è alcuna traccia né evidenza.
I commissari si sono infatti limitati ad indicare punteggi numerici, senza null’altro dire o riferire, con ciò violando il disciplinare stesso».

Sul punto, i legali di Egea Srl insistono molto, in quanto per la vittoria di Teknoservice è stata fondamentale la valutazione dei commissari che avevano il compito di « valutare il “livello di efficacia delle azioni che saranno realizzate per la riduzione della quantità” totale o per tipologia di rifiuti.
Tali criteri “aperti” erano però quelli determinanti ai fini dell’aggiudicazione, pesando nel complesso per ben 15 punti». E, si legge nel ricorso, «proprio in queste voci i commissari hanno scavato un distacco sostanzialmente determinate tra la Teknoservice e le altre concorrenti, in primis Egea». «Risultano, in particolare, inspiegabili le valutazioni assegnate dal commissario avv. Colapinto (commissario 2, che già è stato commissario in diverse procedure aggiudicate alla Teknoservice, tra cui l’appalto di Noicattaro, in cui la società di Piossasco ha raggiunto un punteggio di 100/100 punti), che ha assegnato giudizi di eccellenza (1,000) a Teknoservice in ben tre dei cinque parametri, mentre alla Egea ha assegnato giudizi di pesante negatività», si legge nel ricorso. Ma, almeno secondo Egea, «Da una semplice lettura delle offerte nei passaggi in questione appare evidente che una tale smisurata distanza non sussista in alcun modo, risultando le offerte senz’altro differenti come a contenuto, ma sostanzialmente omogenee quanto a contenuti e operatività».

RISOLUZIONI CONTRATTUALI. Il 2 settembre 2020, con la prima seduta pubblica del seggio di gara, il seggio stesso «avviava la disanima delle dichiarazioni contenute nel DGUE di Teknoservice che costringeva i membri del medesimo alla valutazione di un lungo catalogo di risoluzioni (unilaterali o consensuali) subiti dall’operatore economico ad opera di una pluralità di enti pubblici (Comune di San Giorgio Jonico, Comune di San Marco in Lamis, Comune di Peschici, Comune di Tursi, Comune di Sannicandro Garganico), nonché di un procedimento penale in corso nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione e nei confronti della società stessa, con rinvio a giudizio in data 14 novembre 2019 avanti il tribunale di Napoli, per reato ambientale. Ancora, veniva disaminato un ulteriore caso di risoluzione contrattuale operata dal comune di Vico nel Gargano in danno della Teknoservice», sottolinea Egea.

Ma risoluzioni contrattuali subite dalla società ad opera dei comuni di San Giorgio Jonico (2013), San Marco in Lamis (2013), Peschici (2015), Tursi (2016), Sannicandro Garganico (2016) e Vico del Gargano (2018), rinvio a giudizio e arresto del direttore generale di Teknoservice, dottor Giuseppe Spacone, non hanno fermato la gara della Teknoservice. «Rispetto alla risoluzione di Vico del Gargano, il seggio riteneva, sulla base della documentazione integrativa prodotta da Teknoservice che “la circostanza di Vico del Gargano non sia sufficiente ad incidere negativamente sulla correttezza professionale dell’operatore economico in esame che viene pertanto valutato complessivamente affidabile […]” sicché il ricorrente veniva ammesso al prosieguo delle operazioni di gara», scrivono gli avvocati e ancora: «Con riferimento al giudizio penale di Napoli, il fatto è stato considerato “allo stato non rilevante in quanto privo della definitività della sentenza che stabilisca l’illecito professionale e la relativa sanzione”».

Le vicende relative, invece, ai Comuni di San Marco in Lamis, Peschici, Tursi e Sannicandro Garganico, tutte località in cui Teknoservice ha dovuto interrompere il proprio servizio di igiene urbana, «non sono state ritenute rilevanti sulla moralità professionale “in quanto riguardano risoluzione contrattuali “consensuali” per le quali vi è stato peraltro, da parte di questi enti, il riconoscimento della loro posizione debitoria”. La motivazione è inconferente.
Per il Comune di San Marco in Lamis la risoluzione è stata dapprima unilaterale, e solo in un secondo momento è stata “trasformata”, non è dato conoscere in forza di quale facoltà amministrativa o civilistica, in consensuale». «La stazione appaltante – ne deducono i legali di Egea – Ha quindi illegittimamente omesso ogni approfondimento in relazione alle risoluzioni suddette, sulla mera base della loro asserita natura consensuale (per altro in un primo tempo esplicitamente contradetta per San Marco in Lamis). Conseguentemente il provvedimento di ammissione è viziato per insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria».

PROCURA DI NAPOLI. Capitolo a parte meritano le indagini avviate dalla Procura di Napoli, che ha portato il legale rappresentate della Teknoservice ad essere rinviato a giudizio il 14 dicembre 2019. «Il quadro di rapporti in cui si iscrive la vicenda in parola – scrivono gli avvocati – Ha, poi, assunto contorni vieppiù inquietanti a seguito dell’arresto del direttore generale di Teknoservice dottor Giuseppe Spacone, disposto dalla Procura di Napoli a seguito del sequestro di due borsoni contenenti €350mila in contanti, che sarebbero serviti, per quanto è possibile apprendere da fonti di stampa, anche per versare tangenti volte ad acquisire appalti di servizi in materia di rifiuti. La gravità della vicenda emerge icto oculi, stante l’ammontare delle somme di denaro rinvenute ed il fatto che la Procura ha disposto l’arresto del dottor Spacone». 
Motivo per cui, appresa la notizia del coinvolgimento del dott. Spacone nell’inchiesta giudiziaria, la società Teknoservice, si legge in una nota diffusa dalla stessa «ha provveduto a convocare il proprio dipendente e sentite le sue giustificazioni ha comuque ritenuto di procedere alla sua sospensione cautelare, al fine di tutelare l’operatività della società Teknoservice s.r.l. e dare al dipendente la possibilità di raccogliere gli elementi necessari a chiarire la sua posizione». La Teknoservice, inoltre, ha dichiarato la propria assoluta estraneità ai fatti.

ERRATA CAUZIONE. Altra accusa mossa da Egea a Teknoservice è quella di aver «presentato in sede di gara una cauzione provvisoria non intestata al soggetto garantito/beneficiario indicato negli atti di gara, ossia il Comune di Ventimiglia».
«Il beneficiario – si legge nel ricorso – Era precisamente e inequivocabilmente indicato a pagina 17 del bando “soggetto garantito/beneficiario”. Il seggio di gara ha rilevato l’erronea predisposizione della cauzione, ma ha ammesso la Teknoservice al soccorso istruttorio:
invero tale decisione è illegittima, dato che la società concorrente è stata sostanzialmente costretta a produrre una nuova cauzione, essendo mutato un elemento essenziale della medesima, ossia il soggetto garantito. 
Ne discende che la cauzione prodotta in sede di gara era inesistente ai fini della procedura, e come tale non era possibile ricorrere al soccorso, dato che non si trattava di integrare un elemento di una fideiussione esistente, ma di ripresentarne una».

Un ricorso, quello presentato da Egea Ambiente Srl che, se accolto dal Tar, potrebbe diventare precursore di analoghe ed esose richieste danni da parte delle società che, come la ricorrente, hanno partecipato alla gara d’appalto per la gestione dei rifiuti dell’ambito comprensoriale ventimigliese.