Casa Serena, MyHome ricorre al Tar: «Revoca illegittima. Comune paghi i danni»
L’amministrazione civica si costituirà in giudizio assistita dallo studio Lezzi di Milano
Sanremo. E’ stato depositato questa mattina al Tar Liguria il ricorso di MyHome Srl per l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione del compendio immobiliare di Casa Serena e dell’annessa azienda di assistenza sanitaria, disposta dal Comune in data 2 ottobre.
A tutelare la posizione del nuovo gestore privato della Rsa di Poggio sono gli avvocati Andrea Poesio e Simone Rosazza Giangros di Vercelli. Per la costituzione in giudizio, l’amministrazione Biancheri si affida ai legali dello studio Osborne Clarke di Milano che fa capo al legale Giorgio Lezzi, consulente del municipio per i progetti di partenariato pubblico-privato.
Il ricorso cita in giudizio sia il Comune di Sanremo che Asl1 e Alisa. La contestazione principale è relativa alla presunta illegittimità del provvedimento di revoca deciso dal sindaco Biancheri. MyHome chiede in subordine anche il risarcimento dei danni o un eventuale indennizzo, qualora il giudizio del Tar dovesse essere favorevole all’ente locale.
Il ricorso. Per i legali di MyHome la revoca è illegittima sotto molteplici profili. Scrivono Poesio e Rosazza nel ricorso: «Con provvedimento del 9 agosto 2021 del Dirigente del Servizio Patrimonio, il Comune, “tenuto conto dei contratti in scadenza e che è interesse dell’Amministrazione comunale e dell’aggiudicatario stesso pervenire ad una anticipazione degli effetti del contratto conseguente all’aggiudicazione, anche al fine di conseguire quanto prima le efficienze gestionali sottese all’intera procedura indetta ed espletata dal Comune”, disponeva “l’immissione provvisoria ed anticipata della ditta My Home srl nel godimento del compendio. In data 3 settembre 2021 la società riceveva una missiva da parte degli avvocati Giorgio Lezzi e Stefano Lava, in nome e per conto del Comune di Sanremo, con la quale, sul presupposto che “My Home S.r.l., nella propria proposta irrevocabile di acquisto, si è impegnata, tra l’altro, “ad applicare la normativa vigente nei rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici operanti presso la medesima struttura”, si contestava la mancata assunzione dei dipendenti delle imprese appaltatrici.
In data 1° ottobre si svolgeva un nuovo controllo ispettivo dell’ASL (ultimo di una lunga serie, ndr), nel cui verbale, sotto ogni profilo, non si rilevava sostanzialmente più alcuna rilevante irregolarità gestionale. Ciononostante, il giorno successivo il Comune di Sanremo adottava il provvedimento di revoca oggetto di impugnazione. Con decreto cautelare ante causam, confermato all’esito dell’istanza di revisione presentata dal Comune, l’efficacia del provvedimento è stata sospesa».
La mancata sottoscrizione di un contratto. Proseguono i legali di MyHome: «Non è rilevante che l’accordo (tra Comune e gestore privato, ndr) non sia stato ancora formalizzato, in quanto, come rilevato dalla costante giurisprudenza ed espressamente voluto nel provvedimento di esecuzione anticipata, la consegna provvisoria determina l’instaurazione in via anticipata del rapporto, in questo caso dell’accordo di cui all’art. 11 della L. n. 241/1990».
Il nodo del personale. «La proposta di acquisto e la bozza di contratto alla base della procedura di “rent to buy” stabiliscono chiaramente ed inequivocabilmente l’obbligo di assunzione dei soli dipendenti comunali, e non anche degli altri dipendenti delle imprese appaltatrici il cui contratto era scaduto in concomitanza con la conclusione della procedura.
D’altro canto, non era possibile per la società disinteressarsi delle sorti dell’azienda ricevuta in godimento, considerato lo sbilancio tra i ricavi derivanti dalle rette (in considerazione di un tasso di occupazione dei posti letto pari a circa il 60% ed i costi del relativo personale in eccesso, che aveva determinato soltanto nell’ultimo anno un disavanzo di bilancio pari a circa 700.000 euro (si veda quanto riferito nel doc. 52, come confermato dalle dichiarazioni del sindaco rese alla stampa: “con la gestione comunale di Casa Serena servirà comunque una riduzione del personale rispetto a quella precedente”».
Presunto conflitto di interessi.«Il provvedimento impugnato è comunque gravemente viziato in quanto lo svolgimento dell’attività istruttoria e di valutazione è stata attribuita, attraverso specifico incarico, ad un soggetto privato esterno all’amministrazione, in palese conflitto di interessi con la posizione da valutare.
Avviato il procedimento di revoca, il Comune di Sanremo, con provvedimento del Segretario comunale del 24 settembre 2021, ha infatti affidato al dottor Luca Ghiglione l’incarico di “Supporto agli uffici comunali inerente la diffida ad adempiere e contestuale avvio del procedimento relativo alla potenziale revoca dell’aggiudicazione dell’Azienda “Casa Serena” – sopralluoghi e verifiche puntuali”, avente il fine “di verificare l’adempimento da parte della MY Home srl degli obblighi derivanti dalla procedura pubblicistica”, da svolgersi “autonomamente, senza vincolo di subordinazione” e comprendente “l’espressa delega ad entrare presso la struttura di “Casa Serena”, anche in autonomia, in nome e per conto del Comune di Sanremo”, con durata fino al 31 ottobre 2021 con eventuale possibilità di proroga. Sennonché il dottor Luca Ghiglione risulta essere, dal maggio 2021 ed ancora attualmente, il direttore, referente e coordinatore della Casa di Riposo privata denominata “Over”, appartenente alla Holding Over, situata nello stesso Comune di Sanremo. Ne risulta che, in quanto Direttore di struttura concorrente sullo stesso territorio locale, lo stesso si trovi in palese situazione di conflitto di interesse, potenziale e reale, sotto il profilo economico e di ogni altro genere (politico in senso ampio e sindacale), nello svolgere le verifiche e valutazioni assegnate».
Comunque vada il Comune ci perde.«L’attuazione del provvedimento di revoca determinerebbe per l’Amministrazione il mancato incasso di un importo pari ad oltre 9,8 milioni di euro, che avrebbero potuto essere utilizzati al fine di garantire il consolidamento degli equilibri di bilancio e le risorse necessarie per gli investimenti, come ritenuto necessario secondo le finalità alla base dell’operazione con possibili gravi ripercussioni sugli altri interessi tutelati dall’Amministrazione.
Anche ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, che consentirebbe la revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non risultando integrati i relativi presupposti, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere pertanto annullato. In assenza di motivi effettivi di pubblico interesse ed esplicitati, il provvedimento appare adottato dal Comune piuttosto per rideterminare la propria scelta di procedere con la privatizzazione della struttura, sulla spinta delle opposizioni che si sono manifestate, sotto vari profili, a livello locale. Muovono in questo senso, l’immediatezza, la ripetitività (fino al limite della vessatorietà) dei controlli disposti, nonché la pretestuosità delle contestazioni effettuate e l’attribuzione della qualifica di gravità a mere irregolarità di carattere il più delle volte formale.
Per cui, anche qualora il provvedimento di revoca dovesse essere ritenuto legittimo, l’Amministrazione dovrebbe essere condannata al pagamento di un indennizzo in relazione ai pregiudizi subiti e già indicati al paragrafo che precede, con riserva di quantificazione in corso di causa».
Il termine per il deposito del ricorso scadeva ieri. Ora il Tar dovrà pronunciarsi prima sulla richiesta da parte di MyHome di sospendere ulteriormente la revoca disposta dal Comune, passando poi al merito della controversia, acquisita la difesa del municipio. Una risoluzione della vicenda è affidata ai tempi della giustizia amministrativa. Spesso biblici.