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Giochi, Tar Liguria: «Il distanziometro non vale per le sale scommesse»

28 luglio 2020 | 15:07
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Giochi, Tar Liguria: «Il distanziometro non vale per le sale scommesse»

Accoglie il ricorso presentato da un operatore di giochi, a cui il questore di Imperia aveva negato la licenza per l’apertura di un punto scommesse

Genova. Le sale scommesse non sono obbligate a rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale sui giochi. A ribadirlo, come riporta Agipronews, è il Tar Liguria nella sentenza che accoglie il ricorso presentato da un operatore di giochi, a cui il questore di Imperia aveva negato la licenza per l’apertura di un punto scommesse.

Il diniego era stato motivato con l’eccessiva vicinanza della sala da due scuole e un parco giochi, inferiore alla distanza minima di 300 metri prevista dalla legge regionale. Quest’ultima, spiegano però i giudici, ha previsto il distanziometro dai luoghi ritenuti sensibili solo per le sale da gioco, ma non per quelle scommesse: «Questo Tribunale si è già pronunciato con due sentenze evidenziando – si legge – la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse».

Tale differenza consisterebbe nella strumentazione offerta alla clientela: «Mentre gli spazi VLT prevedono la presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta». Una distinzione sostanziale per i giudici, che «non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi».

A giustificare il diverso trattamento è «la diversità tra le due categorie di esercizi»: le sale giochi «comportano maggiori rischi per la ludopatia» per la presenza di apparecchi ritenuti «più insidiosi» come slot machine e vlt, ma non è possibile «estendere in via analogica la normativa regionale alle agenzie di scommesse». LL/Agipro