Imperia, società sportive femminili: focus dei Consulenti del lavoro sull’esonero contributivo

«La legge di Bilancio 2020 ha previsto che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali»
Imperia. Focus dei Consulenti del lavoro sull'”Esonero contributivo società sportive femminili”:
«Sport femminili con esoneri contributivi fino al 2022. La manovra economica per il 2020 introduce alcune novità di impatto lavoristico e previdenziale. La circolare n.1/20 di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro mira ad analizzare tali fattispecie, soffermandosi, in particolare, sugli aspetti più critici delle nuove disposizioni.
Per consentire lo sviluppo del professionismo sportivo femminile, ad esempio, la legge di Bilancio 2020 ha previsto che alle società sportive che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (legge sul professionismo sportivo), sia riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero
pari al 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.
Nella circolare n. 1 del 28 gennaio 2020 emanata da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, si ricorda che l’art. 2 della legge n. 81/1981 definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali. Pertanto, sia per lo sport maschile, sia per quello femminile, permane la necessità di un riconoscimento a monte, da parte della
Federazione di appartenenza, di un settore di attività sportiva professionistica, fermi restando gli altri presupposti di onerosità e continuità dell’attività sportiva.
In merito a questi ultimi aspetti, ricorda sempre Fondazione studi nel documento, l’attività sportiva a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dall’art. 3 della legge n. 91/1981, mentre è considerata attività di lavoro autonomo se svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva, o di più manifestazioni
collegate in un breve periodo di tempo; ovvero se l’atleta non viene contrattualmente vincolato alla frequenza di sedute di preparazione o di allenamento o, infine, qualora la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali o cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno» – dicono i Consulenti del lavoro.