Imperia, focus dei Consulenti del lavoro sulle assenze per attività politiche

«Il datore di lavoro non può opporre eventuali esigenze aziendali contrastanti con il collocamento del lavoratore in aspettativa o in permesso, né tanto meno porre dei comportamenti tesi a discriminare o ledere il lavoratore»
Imperia. Focus dei Consulenti del lavoro sulle assenze dal lavoro per attività politiche.
«Le assenze per attività politiche durate il rapporto di lavoro, comportano diritti ed obblighi da parte di lavoratori e datori di lavoro. Lo Statuto dei Lavoratori e nel Testo Unico sugli Enti Locali sono le principali norme che riconoscono il diritto a permessi ed aspettative. L’aspettativa è prevista per i lavoratori membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblee regionali o chiamati ad altre funzioni pubbliche.
Aspettativa e permessi, retribuiti e non, sono consentiti anche ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi negli Enti Locali (consigli comunali, circoscrizionali, città metropolitane, provinciali e di altri enti territoriali). Per i dipendenti che svolgono le funzioni presso i seggi elettorali, compresi i rappresentanti di lista, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni compresi i referendum sono previsti permessi retribuiti. Permessi, retribuiti e non, spettano per le attività svolte dai lavoratori occupati nelle funzioni di consigliere di parità a livello nazionale, regionale e provinciale.
Per quanto attiene, invece, alle assenze per attività sindacali lo Statuto dei Lavoratori e la contrattazione collettiva riconoscono il diritto a permessi ed aspettative:
• aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali per tutta la durata del loro mandato e il distacco sindacale;
• permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi sindacali ai quali appartengono, per i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali;
• permessi retribuiti, e non, per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali per l’espletamento del loro mandato;
• permessi retribuiti e non per i dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato (contrattazione collettiva).
Il datore di lavoro non può opporre eventuali esigenze aziendali contrastanti con il collocamento del lavoratore in aspettativa o in permesso, né tantomeno può porre dei comportamenti tesi a discriminare il lavoratore o ledere i suoi diritti. In ogni caso il datore ha l’obbligo di consentire l’assenza con conseguente mancata prestazione lavorativa e, in alcuni casi, anche l’obbligo della corresponsione della retribuzione, o di parte di essa, con riflessi sul rapporto che variano a seconda della natura dell’assenza» – affermano i Consulenti del lavoro.