Imperia, siglato l’accordo sulle locazioni abitative: tutte le novità

10 dicembre 2019 | 13:08
Share0

Previste agevolazioni, il protocollo sottoscritto stamattina è valido in 28 centri

Imperia. Con la sottoscrizione da parte delle associazioni locali dei proprietari immobiliari e degli inquilini è entrato in vigore il nuovo accordo per la stipula dei contratti di locazione valido per l’intero territorio del comune di Imperia e anche per altri 28 della provincia: Sanremo,Taggia, Bordighera, Ventimiglia, Ospedaletti, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Diano Marina, Diano Castello, Diano Arentino, Dolcedo, Pieve di Teco, Camporosso, Civezza, Pontedassio, Riva Ligure, Vallecrosia, Vasia ai quali si sono aggiunti anche i comuni di San Bartolomeo al Mare, Cervo, Triora, Isolabona, San Biagio della Cima, Perinaldo, Ceriana, Dolceacqua, Badalucco e Apricale.

Per questi nuovi comuni si sono fissate zonizzazioni e canoni anche grazie al coinvolgimento degli agenti immobiliari della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – Fiaip di Imperia che hanno contribuito con i dati di mercato più aggiornati.

Il nuovo Accordo Territoriale è stato redatto in conformità alle disposizioni del Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, l’Accordo recepisce le direttive della Convenzione nazionale che fissa i nuovi criteri per la stipula dei contratti a canone concordato e stabilisce, tra l’altro, che tali contratti agevolati se non assistiti da una associazione di proprietari immobiliari e da una degli inquilini  debbano essere attestati almeno da un’associazione firmataria dell’accordo per usufruire delle riduzioni fiscali e tributarie.

Per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’Accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento, anche per poter dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate.

I dettagli del nuovo accordo sono stati presentati, nella stessa data di sottoscrizione, nel palazzo comunale del capoluogo alla presenza dell’assessore all’Amministrazione Finanziaria, Patrimonio e Società Partecipate  Fabrizia Giribaldi ed alla consigliera Tiziana Maglio, dalle associazioni firmatarie dell’accordo rappresentate, per le organizzazioni della proprietà immobiliare CONFEDILIZIA Imperia in persona del presidente onorario Marco Magaglio,(APE CONFEDILIZIA) Sanremo in persona del presidente Piercarlo  Croce, – UPPI Imperia in persona del presidente Annalisa Camonita, APPC Imperia in persona del presidente Mario Donato, CONFABITARE Imperia in persona del presidente Mario Ozenda e per le organizzazioni dei conduttori, da SICET-CISL Imperia in persona del segretario provinciale  Guido BattistinoFabiano, SUNIA-CGIL Imperia in persona del segretario provinciale Armando Di Masi, FEDERCASA in persona del segretario provinciale pro tempore Emanuela Dolmetta, UNIAT-UIL in persona del segretario provinciale pro tempore Angelo Belfatti , ASSOCASA in persona del segretario provinciale  Franco Demoro.

«Questo accordo – ha commentato il portavoce delle organizzazioni intervenute, il Presidente Confedilizia Imperia Marco Magagliopermette innanzitutto, per il tramite delle associazioni, di verificare la correttezza e la conformità dei contenuti economici e normativi dei contratti di locazione rispetto all’accordo stesso. Ciò costituisce un adempimento ulteriore per l’utenza, ma anche un aiuto concreto per verificare che il contratto sia effettivamente in regola con le norme. I cittadini non devono considerare l’attestazione di conformità del contratto un ulteriore balzello da pagarsi, bensì quale adempimento che assicurerà loro il riconoscimento dei benefici fiscali previsti, e quindi: la riduzione al 75% della Tasi e dell’Imu dovute in base all’aliquota del comune in cui è sito l’immobile locato (in altri termini l’aliquota del tributo si riduce del 25%); l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca (10%); l’ulteriore deduzione Irpef (30%) in caso di mancato esercizio dell’opzione per la cedolare secca, nonché la riduzione nella stessa misura del 30% con riferimento alla base imponibile dell’imposta di registro. Per usufruire dei benefici fiscali è obbligatorio utilizzare esclusivamente i nuovi tipi di contratto allegati al decreto ministeriale del 2017, modelli che le organizzazioni metteranno a disposizione dell’utenza qualora gli venga richiesto ed è necessaria l’attestazione di almeno una delle associazioni firmatarie, nell’ipotesi dei contratti non assistiti».

Nel nuovo accordo, che ha la validità di tre anni, sono state apportate lievi modifiche al testo precedente solo per adeguarlo alla nuova normativa, non sono state infatti apportate modifiche né nel calcolo della superficie convenzionale, né nei valori dei canoni che ben potevano essere aumentati con l’applicazione dell’indice Istat, continuando in questo modo, l’opera di calmierare i canoni iniziata con i precedenti accordi. Così come già introdotte nell’accordo precedente, sono mantenute le percentuali premianti riferite all’arredo, alla maggiore durata contrattuale, alla classe energetica e all’eventuale presenza di elementi di particolare pregio o degrado dell’immobile e della zona dove lo stesso è ubicato. In conformità al Decreto del 16 gennaio 2017 sono state riscritte completamente le modalità per la predisposizione dei contratti di locazione transitori nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti e quelli per i comuni sedi di università e comuni ad essi confinanti.

Questo accordo è molto importante per i proprietari, ma anche per gli inquilini perché viviamo in una regione con un’altissima percentuale di sfratti e in questa lunga crisi economica non si investe più in alloggi di edilizia residenziale e non ci sono particolari contributi né a livello territoriale né nazionale, ci si deve quindi rivolgere al mercato e di conseguenza, l’unico strumento che rimane è quello di calmierare il canone tramite un buon accordo e quello che è stato fatto è un buon accordo.

NOTE:
Per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale, assume, quindi, un ruolo centrale poiché esplica effetti anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Agevolazioni fiscali che, si ricorda, consistono:
1. nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% invece che nella misura ordinaria del 21% in caso di opzione, da parte del locatore, per il regime della cedolare secca;
2. nell’ulteriore riduzione del 30%, rispetto a quella del 5 o del 25% ex articolo 37 Tuir, dei canoni di locazione ai fini del calcolo del reddito imponibile Irpef del proprietario (articolo 8 L. 431/1998);
3. nella riduzione del 30% del corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro (articolo 8 L. 431/1998);
4. nella detrazione Irpef maggiorata prevista, per il conduttore, dall’articolo 16, comma 1, Tuir;
5. nell’abbattimento del 25% dell’aliquota Imu e Tasi fissata dal Comune.
Non va, però, dimenticato che, come precisato dall’Agenzia nella risoluzione 31/E/2018, l’attestazione non è necessaria:
• per i contratti di locazione a canone concordato stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 14 marzo 2017;
• per i contratti di locazione a canone concordato aventi ad oggetto immobili ubicati in zone in cui non risultano stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari che abbiano recepito le previsioni dettate dal decreto. Pertanto, se l’immobile concesso in locazione è situato in un Comune con riferimento al quale non risulta “adeguato” l’accordo territoriale, anche laddove il contratto a canone concordato sia stato stipulato dal 15 marzo 2017, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, non è necessario acquisire l’attestazione.
Nell’occasione l’Agenzia ha altresì affermato che, in sede di registrazione del contratto, non sussiste comunque alcun obbligo di allegare l’attestazione. Ciò in quanto l’adempimento non è imposto né dal decreto né dalle previsioni dettate dal Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986).
L’allegazione dell’attestazione è, semmai, solo opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione prevista ai fini dell’imposta di registro (assunzione del corrispettivo annuo nella misura del 70%).
Sicché le parti possono decidere di procedere all’allegazione dell’attestazione. E, in tal caso, la registrazione dell’attestazione non sarà soggetta né all’imposta di registro né all’imposta di bollo.
Difatti, ai fini del registro, rileva la previsione contenuta nell’articolo 11, comma 7, D.P.R. 131/1986, secondo cui la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se trattasi di atti non soggetti a registrazione, fattispecie questa in cui ricade proprio l’attestazione.
Ai fini dell’imposta di bollo, trova invece applicazione la disposizione recata dall’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972, rientrando l’attestazione nell’ipotesi di esenzione dall’imposta stabilita per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.