Reddito di cittadinanza, dal 4 ottobre possibile integrare la domanda

Il modello è stato cambiato il 2 aprile per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del dl
Imperia. L’Inps informa che dal 4 ottobre i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel marzo scorso, tramite un modello poi successivamente cambiato dal 2 aprile per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione del dl, potranno integrare la domanda presentata.
Nessuna nuova domanda dunque per mantenere l’erogazione del beneficio, ma una semplice integrazione delle dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda prendendo anche atto delle informative aggiornate. Per poter integrare le dichiarazioni contenute nella vecchia domanda, il richiedente dovrà allegare anche il protocollo della pratica Rdc/Pdc; il codice fiscale; il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.
L’istituto di previdenza ricorda, inoltre, come gli interessati siano stati comunque avvertiti di questa possibilità tramite i recapiti sms o e-mail da loro indicati nella domanda. Ma solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
Le prime domande di Reddito o pensione di cittadinanza, infatti, ricorda la nota Inps, sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione. Legge che ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo 2019 e accolte sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo, a quello previsto dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.4.
Il richiedente comunque, annota ancora l’Inps, dovrà inserire per poter integrare le dichiarazioni contenute nella vecchia domanda anche :il protocollo della pratica Rdc/Pdc; il codice fiscale; il codice alfanumerico ricevuto via mail/sms.