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Imperia, nessun risarcimento per l’ex ad di Amaie. Tribunale rigetta istanza

29 maggio 2019 | 11:59
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Imperia, nessun risarcimento per l’ex ad di Amaie. Tribunale rigetta istanza

Conti entrò nel cda di Amaie nel 2001

Imperia. Il collegio del tribunale civile di Imperia ha rigettato l’istanza risarcitoria nei confronti di Carlo Conti, ex amministratore delegato di Amaie, citato in causa assieme all’allora presidente Vincenzo Lanteri (che ha già transato), in merito al licenziamento di due dirigenti dell’azienda sanremese che gestisce il pubblico acquedotto.

A difendere Conti era l’avvocato Maria José Sciortino.

Conti entrò nel cda Amaie nel febbraio 2001, con deleghe ad assunzione, licenziamento e gestione del personale dipendente. E in virtù di queste, il 20 novembre dello stesso anno, l’ad di Amaie licenzia in tronco il direttore amministrativo Piero Bergesio, perché ritenuto responsabile di gravissime carenze amministrative, e il dirigente tecnico Nicola Cavaliere. Ma i licenziamenti vengono dichiarati illegittimi perché «intimati in violazione delle garanzie procedimentali previste dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori». Il tutto con grave danno, così si apprende dagli atti per la società, che aveva dovuto corrispondere ai due dirigenti l’indennità prevista dallo Statuto dei Lavoratori, consistente in un importo lordo pari a 219.880 euro per Bergesio e 122.980 per Cavaliere.

All’allora presidente Amaie Vincenzo Lanteri veniva imputato di aver riconosciuto all’ad Conti, oltre al compenso fisso, un compenso variabile (per il raggiungimento degli obiettivi) pari a 48.900 euro «senza alcuna giustificazione plausibile». Subito dopo i due amministratori si dimisero dalle rispettive cariche. Cosa succede. A questo punto, l’Amaie «ritenendo che la illegittimità del licenziamento fosse tutta imputabile all’ad (perché questi, con inescusabile negligenza ed incompetenza professionale, aveva intimato il licenziamento senza osservare il procedimento disciplinare imposto dallo Statuto dei Lavoratori) – si legge agli atti – e pertanto, invocata la responsabilità del medesimo (…) nonché denunziata la violazione da parte del Presidente del C.d.A. (…) conveniva in giudizio Conti e Lanteri per ivi sentirli condannare al risarcimento del danni rispettivamente causati all’azienda». Conti, difeso dall’avvocato Maria José Sciortino, contesta il fatto che nei suoi confronti fosse formulabile un giudizio di responsabilità contrattuale «non aveva infatti violato, per colpa, alcun dovere di amministrazione in quanto i licenziamenti in questione si erano rivelati indispensabili per risolvere la grave crisi amministrativa in cui versava l’azienda e di fatto imputabile alle due figure dirigenziali…».

Ma non è tutto. «La società attrice imputava al proprio amministratore (delegato) – si legge negli atti – non tanto la scelta di per sé insindacabile (quale espressione della c.d. discrezionalità imprenditoriale), di aver risolto, con effetto immediato (per giusta causa), i rapporti lavorativi in questione – perché anzi i due dipendenti, entrambi di qualifica dirigenziale. si erano rilevati inadeguati rispetto al ruolo dirigenziale ricoperto (vd., atto di citazione, pg. 4: doc. 10 fase. attrice) – quanto piuttosto il fatto di aver intimato i due provvedimenti espulsivi con superficialità ed imperdonabile avventatezza (…)».

Secondo l’Amaie: «Sarebbe stato necessario che l’A.D., privo delle necessarie competenze giuridiche. prima di procedere al licenziamento dei due dirigenti. fosse confortato da un parere legale per gli aspetti giuridici (procedimentali) coinvolti nella delicata vicenda, ma in senso contrario va rilevato che. al momento del licenziamento (e quindi ex ante). nessuna particolare circostanza rendeva obbligatoria, id est (ordinariamente) diligente. Tale consultazione, tenuto conto sia della qualifica comunque dirigenziale attribuita ai due dipendenti, sia delle chiare declaratorie contrattuali collettive che consentivano, in parte qua, la recedibilità ad nutum: tanto che lo stesso parere legale compulsato dalla società attrice (in occasione del contenzioso preannunziato dal dipendente licenziato), esaminata la posizione dei due dipendenti e analizzate le pertinenti disposizioni contrattuali collettive, confortava anch’esso la legittimità (formale e sostanziale) del provvedimento espulsivo, salvo ad ipotizzarne la (eventuale) illegittimità formale qualora all’esito di accertamenti giurisdizionali (“coinvolgenti l’identificazione delle reali mansioni e della collocazione dell’interessato nell’organizzazione aziendale”), si dovesse escludere che il lavoratore appartenesse al novero dei dirigenti ed. apicali (ibidem)…»

«L’epilogo non può che essere il rigetto della domanda attrice non ravvisandosi nella condotta dell’amministratore delegato evidenti profili di negligenza per aver licenziato ad magari due dipendenti di qualifica apparentemente dirigenziale», conclude.