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Elezioni comunali, modalità di voto: districarsi tra disgiunto e doppia preferenza di genere

25 maggio 2019 | 00:05
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Elezioni comunali, modalità di voto: districarsi tra disgiunto e doppia preferenza di genere

Sono trenta i comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Solo Sanremo e Ventimiglia superano i 15 mila abitanti

Tra meno di ventiquattro ore nella provincia di Imperia andranno al rinnovo le amministrazioni comunali di trenta comuni dall’entroterra alla costa. Nelle rappresentazioni grafiche che seguono trovate le modalità attraverso le quali l’elettore può esprimere il proprio voto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Nel Ponente, il 26 maggio, solo Ventimiglia e Sanremo potrebbero finire al ballottaggio. Per tutti gli altri 28 comuni, l’elezione è diretta al primo turno e il voto è semplificato. Si può barrare il simbolo della lista abbinata al candidato sindaco e dare una sola preferenza al candidato consigliere. Viene eletto il sindaco che ottiene più voti. Laddove si è presentata una sola lista, per risultare eletta occorre che si rechino alle urne il 50%+1 degli aventi diritto.

Discorso diverso e più complesso per i due centri maggiori. Nella città di confine e in quella dei fiori, entrano in gioco le variabili del voto disgiunto e della doppia preferenza di genere che di seguito spiegheremo. Prima di procedere con un sintetico vademecum su tutte le possibilità di voto, occorre precisare che, in linea di principio, se non ci sono segni grafici sulla parte esterna della scheda, il voto è quasi sempre valido. E’ abitudine fare il segno con una X, ma non è obbligatorio.

Nel primo dei casi, il voto può essere espresso barrando solo sul contrassegno della lista. Il voto va alla lista e al candidato sindaco collegato.

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La scheda può essere barrata due volte, contrassegnando il simbolo della lista e il nome del candidato sindaco. Il voto va alla lista e al candidato sindaco collegato.

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Terzo caso. Croce solo sul nome del candidato sindaco, il voto va al candidato scelto ma non si estende a nessuna delle liste collegate.

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Quarto caso di voto valido. Nessun segno sulla scheda ma l’elettore indica il cognome di un candidato consigliere di una lista. La preferenza va al candidato consigliere e il voto è valido anche per la lista.

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Doppia preferenza di genere. Come anticipato, per questa tornata elettorale, nell’Imperiese è possibile esprimerla solo nei comuni di Sanremo e Ventimiglia. Si indica scrivendo i cognomi dei candidati consiglieri, a patto che uno sia di un uomo e l’altro di una donna, nello spazio delle preferenze vicino al simbolo della lista. E’ valido anche quando si barra il simbolo della lista per la quale vengono indicati i candidati consiglieri.

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Voto disgiunto. Sempre e solo per i comuni con popolazione residente sopra i 15 mila abitanti, è possibile barrare il nome di un candidato sindaco e segnare contemporaneamente una lista non collegata a quel candidato sindaco. In questa maniera, il voto sarà diviso: uno al candidato sindaco e uno alla lista (collegata ad un altro candidato sindaco). Allo stesso modo, vicino alla lista scelta si può indicare la doppia preferenza di genere.


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Casi che invalidano il voto: secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono segni di riconoscimento idonei a invalidare il voto le scritte aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio: il motto “sei forte”, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza; la frase “candidato alla carica di consigliere” apposta dall’elettore prima del nome e cognome del candidato scelto; le parole “SI” od “OK” scritte sul rigo della preferenza.

Inoltre, per la stessa giurisprudenza proibisce: il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda; nullo il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall’ufficio elettorale; l’espressione di preferenza per un nome che non è presente nelle liste di candidati; il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell’elettore,

Ancora, nullo il voto senza contrassegno sulla lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista.
Qualora l’elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria.