Imperia, ecco perché il giudice ha scarcerato la preside Zappulla. I dettagli
Il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha ammesso nessuna misura cautelare
Imperia. «Per il reato di peculato l’arresto in flagranza non è consentito». Il gip Massimiliano Raineri non ha convalidato l’arresto della preside Anna Rita Zappulla e nemmeno ha voluto imporre alla dirigente alcuna misura cautelare. Il capo di accusa formulato nei confronti della donna, da peculato è stato derubricato in peculato d’uso: un reato meno grave, anche se la preside, accusata di aver utilizzato per scopi privati l’auto dell’istituto Marconi di Imperia, dovrà comunque rispondere in sede penale.
«Peraltro, quand’anche si trattasse di peculato ordinario, si verserebbe in ipotesi di arresto facoltativo, consentito ‘soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto’ – aggiunge il gip -. Condizioni che, nel caso in esame, mancano. Il pm non le ha indicate, né ha chiarito le ragioni per cui l’indagata, per la quale ha richiesto gli arresti domiciliari sia stata condotta in carcere e, per inciso, il pm non ha neppure optato per il rito direttissimo che flagranza e natura istantanea del reato avrebbero consentito. Negli atti, per contro, sono rinvenibili elementi che escludono che tali condizioni siano concretamente ravvisabili, poiché l’indagata – pur colpevole di condotte di cui dovrà rispondere in sede penale e amministrativa – è un’ultrasessantenne plurilaureata e incensurata e il reato non presenta modalità esecutive che rivelino una spiccata capacità a delinquere o un’elevata pericolosità».
Insomma, quanto sostenuto dalla pubblica accusa è stato ‘smontato’ nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto che si è svolta stamani nel tribuna di Imperia. La Zappulla, difesa dall’avvocato Andrea Rovere, ha voluto rispondere alle domande del gip, ammettendo le proprie responsabilità, ma dichiarando di non aver mai chiesto rimborsi spese: in pratica, il reato di peculato non si sarebbe configurato. E per il reato di peculato d’uso, specifica il gip: «non è consentita alcuna misura coercitiva […] E per il peculato ordinario difetterebbero in ogni caso gli elementi per poter ravvisare un pericolo concreto ed attuale di recidiva specifica. Non li indica il pm e non sono ravvisabili in atti. E’ del resto un pericolo che sarebbe arginabile con cautele reali e che, comunque, appare impensabile sol che si riflessa sullo strepito mediatico, non soltanto in sede locale, che ha avuto la vicenda in esame».