Sanremo, rigettato il ricorso di Cna: i lavori all’annonario possono cominciare
Si è espresso questo pomeriggio il Tar sulla richiesta di sospensiva presentata dalla Confederazione dell’Artigianato
Sanremo. Ieri l’affidamento dell’appalto per il restyling, oggi la sentenza del Tar sulla richiesta di sospensiva chiesta da CNA per bloccare l’avvio del cantiere al mercato annonario.
E’ arrivata questo pomeriggio l’ordinanza del tribunale amministrativo regionale con la quale viene rigettato il ricorso che la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa aveva intentato per far sospendere la partenza della ristrutturazione straordinaria della struttura pubblica, nella speranza che l’amministrazione Biancheri accogliesse le istanze di tutela dei titolari dei box, tra i più preoccupati per lo stop di tre mesi che dovrà subire la loro attività dal momento dell’inizio dei lavori.
Dalle motivazioni depositate, per i giudici non sussistono i requisiti per sospendere la gara di Palazzo Bellevue per mancanza del periculum in mora, ovvero il pericolo che il ritardo nei lavori possa pregiudicare la sopravvivenza economica degli esercizi e in base al dato, superato proprio ieri, che l’appalto non fosse ancora stato affidato.
“Proseguiamo nell’attività di tutela degli operatori che restano privi, ad oggi, di risposte chiare rispetto alla durata dei lavori e non hanno ricevuto – commenta la notizia il direttore di CNA Imperia Luciano Vazzano -, soprattutto i box, proposte accettabili dall’amministrazione che invece dovrebbe lavorare per garantire la continuità aziendale delle imprese storiche che operano nel mercato annonario.
Quanto ai banchi, nei giorni scorsi molti hanno fatto richiesta di concessione provvisoria in area esterna, ma solo al solo fine di limitare i danni che subiranno le attività con la chiusura del mercato. La domanda pertanto non comporta alcuna rinuncia a far valere in tutte le opportune sedi i loro diritti e interessi.
Stiamo valutando – continua Vazzano – di agire con una riproposizione di un ricorso d’urgenza (ex art. 700 del codice civile), posto che il provvedimento di rigetto non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta su fatti parzialmente diversi da quelli posti alla base della precedenti quando saranno sospese le concessioni, o di ricorrere in Consiglio di Stato. Nel frattempo rimaniamo fiduciosi del giudizio di merito”.