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Riforma sulla legittima difesa, onorevole Di Muro: “Seguirò con grande senso di responsabilità l’iter”

25 luglio 2018 | 17:30
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Riforma sulla legittima difesa, onorevole Di Muro: “Seguirò con grande senso di responsabilità l’iter”

E’ il cofirmatario di una proposta di legge di modifica del codice penale. Oggi alla Camera inizia l’esame

Ventimiglia. “Oggi in Commissione Giustizia abbiamo iniziato la discussione della proposta di Legge n. 274 di cui sono firmatario, che prevede modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa, con relativo aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo” – fa sapere l’On. ventimigliese Flavio Di Muro, segretario della commissione II Giustizia alla Camera dei Deputati.

“Sono onorato di essere tra i proponenti di questa riforma, tanto attesa dai cittadini, che la Lega ha promesso in campagna elettorale e che, coerentemente con il programma di governo, è stata tramutata in fatti. Seguirò con grande senso di responsabilità l’iter che si è incardinato oggi alla Camera dei Deputati, e che dovrà successivamente trovare una sintesi con i lavori del Senato” – continua.

“Ecco cosa prevede la proposta di legge della Lega (primo firmatario on. Molteni) :

• La difesa è sempre legittima, nel momento in cui è tesa a “respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio” o di “ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

• Pena della reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 10.000 a 20.000 euro;

• Pene più severe se il furto è aggravato: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro;

• Concessione della sospensione condizionale solo se la persona offesa è stata risarcita;

• Ridefinizione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Il disegno di legge prevede infatti che è vietato far prevalere le attenuanti sulle aggravanti (fatta eccezione per la minore età dell’offensore) potendo procedere a una diminuzione di pena solo dopo l’applicazione delle aggravanti;

• Esclusione dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) per chi viene condannato per il reato di cui all’art. 624 bis c.p.” – spiega l’onDi Muro.