Imperia, sindacato Uil Fpl: “Il dirigente della Polizia Locale rivaluti la sospensione dell’indennità della custosia dell’arma in dotazione”

“Tale sospensione, oltre a costituire palese violazione di quanto a suo tempo concordato comporterebbe un detrimento retributivo per i dipendenti”, dichiara il sindacato
Imperia. In seguito all’annuncio da parte della Polizia Locale di Imperia della sospenszione dell’indennità della custosia dell’arma in dotazione, il sindacato Uil Fpl scrive al dirigente per revocare il provvedimento:
“A seguito della nota trasmessa agli agenti di Polizia Locale del Comune di Imperia a firma del dirigente del settore personale avente come oggetto la revoca dell’indennità custodia dell’arma in dotazione e la relativa comunicazione di avviso procedimento e costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 C.C., come UIL FPL abbiamo rappresentato che la stessa è stata adottata in contrasto con il contratto collettivo integrativo decentrato senza sentire le parti interessate sull’interpretazione autentica della norma stessa.
Il riconoscimento dell’indennità in questione nasce dall’interpretazione dell’indennità di disagio di cui all’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, che per interpretazione ARAN, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali, ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Sempre secondo parere ARAN deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo.
Si deve anche aggiungere che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, come è noto, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Considerato che l’assegnazione in via continua dell’arma non è fatto costituente obbligo di legge ma questione prettamente facoltativa, la predetta assegnazione comporta per il dipendente condizioni di disagio in relazione al trasporto e alla custodia dell’arma stessa presso la propria dimora.
L’indennità di cui all’oggetto a suo tempo concordata e quantificata in sede di contratto decentrato, era stata oggetto di questione proprio in relazione alle specifiche condizioni di disagio suesposte.
Con apposito atto abbiamo invitato il Dirigente del Settore Personale ad attenersi alle prescrizioni di legge e contrattuali e provvedere quindi all’immediata revoca del procedimento avviato ed a rivalutare la sospensione dell’indennità a decorrere dal mese di aprile, poiché tale sospensione, oltre a costituire palese violazione di quanto a suo tempo concordato comporterebbe un detrimento retributivo per i dipendenti. Analogamente abbiamo richiesto al segretario generale, nella sua qualità di presidente della delegazione trattante, di convocare le parti sindacali per la valutazione di competenza”.